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AS 2018 2279

Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico

Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE)

Modifica del 30 maggio 2018

La Cancelleria federale svizzera (CaF) ordina:

I L’ordinanza della CaF del 13 dicembre 20131 concernente il voto elettronico è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. f nonché 3 2 Nel caso in cui oltre il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto (art. 4 e 5), il sistema e il suo esercizio devono essere verificati in modo particolarmente approfondito riguardo ai seguenti criteri: f. impiego di un sistema che presenta la caratteristica della verificabilità com- pleta di cui all’articolo 5: componenti di controllo (allegato n. 5.4). 3 Nel caso in cui al massimo il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto e il sistema presenta la caratteristica della verificabilità completa di cui all’articolo 5, il sistema e il suo esercizio devono essere verificati in modo particolarmente approfondito riguardo ai seguenti criteri: a. protocollo crittografico (allegato n. 5.1); b. funzionalità (allegato n. 5.2); la verifica può escludere i software dei portali di autorità che sono vincolati a un sistema; c. sicurezza dell’infrastruttura e dell’esercizio (allegato n. 5.3); la verifica può vertere unicamente sull’infrastruttura che registra il voto e fornisce all’elettore la nota di conferma di cui all’articolo 4 capoverso 2; d. tutela da tentativi di introdursi nell’infrastruttura (allegato n. 5.5); e. componenti di controllo (allegato n. 5.4).

1 RS 161.116

2018-1421 2279

Voto elettronico. O della CaF RU 2018

Art. 7a Pubblicazione del codice sorgente

1 Il codice sorgente del software del sistema deve essere pubblicato.

2 La pubblicazione avviene se il sistema presenta la caratteristica della verificabilità completa di cui all’articolo 5 dopo la verifica di cui: a. all’articolo 7 capoverso 2, nel caso in cui oltre il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto; b. all’articolo 7 capoverso 3, nel caso in cui al massimo il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto.

3 Non vi è l’obbligo di pubblicare il codice sorgente di:

a. componenti terzi quali sistemi operativi, banche dati, server web e server di applicazioni, sistemi di gestione dei diritti, firewall e router, per quanto tali componenti siano ampiamente diffusi e siano costantemente aggiornati; b. portali di autorità che sono vincolati a un sistema.

Art. 7b Modalità della pubblicazione del codice sorgente

1 Il codice sorgente deve essere preparato e documentato conformemente alle mi-

gliori prassi.

2 L’accesso via Internet al codice sorgente deve essere semplice e gratuito.

3 Una documentazione relativa al sistema e al suo esercizio deve indicare la rilevan- za delle singole parti del codice sorgente per la sicurezza del voto elettronico. Tale documentazione deve essere pubblicata insieme al codice sorgente.

4 Chiunque può esaminare, modificare, compilare ed eseguire il codice sorgente a

scopi ideali nonché redigere studi in proposito e pubblicarli. Il proprietario del codice sorgente può autorizzarne l’utilizzazione ad altri fini.

II L’allegato è modificato come segue:

Nota a piè di pagina al titolo dell’allegato 1 Il testo dell’all. alla presente O non è pubblicato nella RU. Può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Voto elettronico > Esigenze del diritto federale oppure ottenuto gratuitamente presso la Cancelleria federale, Sezione Diritti politici, Palazzo federale ovest, 3003 Berna .

N. 2.7.2 Abrogato

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

30 maggio 2018 Cancelleria federale svizzera: Walter Thurnherr

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