AS 2018 2327
AS 2018 2327
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 13 giugno 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti per pre- venire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue.
Titolo Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Art. 1 cpv. 1 e 3 1 La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana. 3 Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia.
1 RS 916.443.107
2018-1802 2327
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018
Art. 2 lett. a, nota a piè di pagina L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina afri- cana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2;
Art. 6a Transito ed esportazione di cinghiali in libertà
1 Il transito di cinghiali in libertà è vietato.
2 L’esportazione di cinghiali in libertà negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia è vietata.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 20183.
13 giugno 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
2 Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/834, GU L 140 del 6.6.2018, pag. 89. 3 Pubblicazione urgente del 14 giu. 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018
Allegato (art. 3–6)
Stati membri e zone interessati
1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE
Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 2014/709/UE 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/834, GU L 140 del 6.6.2018, pag. 89.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione endemica
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della deci- sione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica ceca Ungheria
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018
Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica ceca Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia
Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia
2 Zone infette
Gli Stati membri dell’UE e le zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE4 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nelle seguenti decisioni di ese- cuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione, del (UE) 2018/758 23 maggio 2018, riguardante alcune misure di protezione tempora- nee in relazione alla peste suina africana in Ungheria, versione della GU L 128 del 24.5.2018, pag. 16.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del (UE) 2018/835 4 giugno 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria, versione della GU L 140 del 6.6.2018, pag. 104.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone infette: Ungheria
3 Zone di protezione e zone di sorveglianza
Gli Stati membri dell’UE nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE5 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione, del (UE) 2018/419 16 marzo 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania, versione della GU L 75 del 19.3.2018, pag. 38.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone di protezione e zone di sorveglianza: Romania
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
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