AS 2018 2349
Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi
Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi (Ordinanza sugli emolumenti CSA, OEm-CSA)
del 23 marzo 2018 Approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 maggio 2018
Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA), visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011 1 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per: a. le procedure di accreditamento istituzionale e di accreditamento di pro- grammi secondo la LPSU; b. le prestazioni fornite dall’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia del- la qualità (Agenzia di accreditamento) per conto di terzi.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
RS 414.205.6
2018-0699 2349
O sugli emolumenti CSA RU 2018
Art. 3 Emolumenti a copertura dei costi
1 In base all’articolo 35 capoverso 1 LPSU, per le procedure di accreditamento
secondo la LPSU sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi. Si distinguono due categorie di costi: a. i costi diretti, segnatamente gli onorari degli esperti, le loro spese e le spese dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento legati alle visite sul posto; b. i costi indiretti, segnatamente il dispendio del CSA e dell’Agenzia di accre- ditamento legato alle procedure di accreditamento. 2 Alle scuole universitarie e alle altre istituzioni del settore universitario i cui enti responsabili secondo la ConSU contribuiscono al finanziamento del CSA e dell’Agenzia di accreditamento sono fatturati solo i costi diretti. A tutte le altre scuole universitarie e istituzioni del settore universitario sono fatturati i costi diretti e indiretti.
Sezione 2: Emolumenti per le procedure di accreditamento secondo la LPSU
Art. 4 Accreditamento istituzionale 1 I costi diretti di una procedura di accreditamento istituzionale secondo la LPSU che richiede cinque esperti, una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 2 I costi indiretti di una procedura di accreditamento istituzionale che richiede una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 27 000 franchi, IVA esclusa. 3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o di una visita sul posto più lunga, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi. 4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi negli importi forfettari; essi sono fatturati in base al dispendio.
Art. 5 Accreditamento di programmi 1 I costi diretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU che richiede cinque esperti e una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi, IVA esclusa.
2 I costi indiretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la
LPSU per una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfet- tario di 20 000 franchi, IVA esclusa. 3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o più piccolo o di una visita sul posto più lunga o più breve, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.
O sugli emolumenti CSA RU 2018
4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi nell’importo forfettario; essi sono fatturati in base al dispendio.
Sezione 3: Emolumenti per prestazioni fornite per conto di terzi
Art. 6 Indennità per esperti 1 Per le prestazioni fornite dagli esperti nelle procedure di accreditamento e in altre procedure di garanzia della qualità per conto di terzi per l’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura dei seguenti costi: a. onorario per giorno di visita sul posto per i membri del gruppo di esperti, in- cluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita:
800 franchi (importo lordo);
b. onorario per giorno di visita sul posto per la direzione del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita:
1200 franchi (importo lordo);
c. forfait per attività nel quadro di verifiche delle condizioni senza visita sul posto, incluso il rapporto, pari a un giorno di lavoro: 800 franchi (importo lordo); d. forfait per la redazione del rapporto del gruppo di esperti: 1600 franchi (im- porto lordo); e. forfait per altre attività nell’ambito della procedura di accreditamento, ad esempio procedura di esame preliminare o verifica delle condizioni senza rapporto degli esperti, pari a una mezza giornata di lavoro: 400 franchi (im- porto lordo). 2 Gli emolumenti non coprono le prestazioni sociali e gli oneri fiscali (imposta alla fonte inclusa) di esperti domiciliati all’estero.
Art. 7 Spese degli esperti
1 Per le spese degli esperti sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi.
2 Sono considerate spese tutti i costi sostenuti per la prestazione di servizio da forni- re, in particolare spese di viaggio, di vitto e di pernottamento. 3 L’Agenzia di accreditamento disciplina i dettagli per la definizione degli emolu- menti, per la copertura delle spese e per il computo delle spese. Essa non può tutta- via superare gli importi massimi di cui agli articoli 41–48 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale federale.
4 RS 172.220.111.31
O sugli emolumenti CSA RU 2018
Art. 8 Base di calcolo per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento Per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi. Si applicano le seguenti tariffe comprendenti un contributo all’infrastruttura e i costi d’esercizio ordinari: a. tariffa oraria del direttore, IVA esclusa: 200 franchi; b. tariffa oraria per la direzione della procedura di accreditamento, IVA esclu- sa: 140 franchi; c. tariffa oraria per i lavori amministrativi della segreteria, IVA esclusa:
80 franchi.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 12 marzo 20155 sugli emolumenti del CSA è abrogato.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
23 marzo 2018 In nome del Consiglio svizzero di accreditamento: Il presidente, Jean-Marc Rapp