AS 2018 25
Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
RS 0.652.1; RU 2016 5071
Dichiarazione relativa alla data effettiva per lo scambio di informazioni previsto dall’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese1
1° dicembre 2017
Considerato che la Svizzera intende avviare lo scambio automatico delle rendiconta- zioni Paese per Paese a partire dal 2018 e che, per poter scambiare automaticamente tali informazioni in virtù dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 ed emendata dal Protocollo del 2010, concluso a Parigi il 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione emendata»), il 27 gennaio 20162 la Svizzera ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (di seguito «Accordo»); considerato che l’obbligo legale della Svizzera conformemente all’Accordo è di trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese riguardanti i periodi fiscali che inizia- no il o dopo il 1° gennaio 2018 o, in assenza di periodo fiscale, concernenti l’assi- stenza amministrativa relativa agli obblighi fiscali sorti dal 2018 e che, per quanto attiene ai periodi fiscali 2016 e 2017 o agli obblighi fiscali sorti nel 2016 o 2017, la Svizzera trasmette unicamente le rendicontazioni Paese per Paese che le sono state fornite su base volontaria; considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o che, in assenza di periodo fiscale, le disposizioni si applicano all’assistenza amministrativa relativa agli obbli- ghi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte;
1 La presente pubblicazione completa quelle in RU 2016 5071 e 2017 3729.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 2 RS 0.654.1
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Reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Conv. RU 2018
considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o agli obblighi fiscali anteriori; consapevoli del fatto che, in virtù della Convenzione emendata, una Giurisdizione può trasmettere unicamente informazioni relative ai periodi fiscali o agli obblighi fiscali della Giurisdizione che riceve le informazioni ai quali si applica la Conven- zione emendata, e che, di conseguenza, le Giurisdizioni che trasmettono le informa- zioni per cui la Convenzione emendata è entrata in vigore di recente in un determi- nato anno possono unicamente fornire assistenza amministrativa alle Giurisdizioni che ricevono le informazioni per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio o gli obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo; riconosciuto che una Parte già aderente alla Convenzione emendata può ricevere da una nuova Parte informazioni in virtù dell’articolo 6 della Convenzione emendata e dell’Accordo per quel che concerne i periodi fiscali o gli obblighi fiscali anteriori alla data prevista nella Convenzione emendata se le due Parti dichiarano di accettare l’applicabilità di un’altra data; riconosciuto inoltre che una nuova Parte della Convenzione emendata può trasmette- re a una Parte già aderente informazioni in virtù dell’articolo 6 della Convenzione emendata e in virtù dell’Accordo per quel che concerne i periodi fiscali o gli obbli- ghi fiscali anteriori alla data prevista nella Convenzione emendata se le due Parti dichiarano di accettare l’applicabilità di un’altra data; confermato che la facoltà di una Giurisdizione di trasmettere rendicontazioni Paese per Paese in virtù dell’articolo 6 della Convenzione emendata e in virtù dell’Accordo è disciplinata dalle disposizioni dell’Accordo, compresi i periodi di rendicontazione pertinenti che vi figurano della Giurisdizione che trasmette le informazioni, indipendentemente dai periodi fiscali o dagli obblighi fiscali della Giurisdizione che riceve le informazioni, ai quali le informazioni si riferiscono; la Svizzera dichiara che la Convenzione emendata è applicabile, conformemente alle disposizioni dell’Accordo, anche all’assistenza amministrativa in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e le altre Parti aderenti alla Convenzione emendata che hanno fatto dichiarazioni analoghe, indipendentemente dai periodi fiscali o dagli obblighi fiscali della Giurisdizione che riceve le informazioni, ai quali le informazioni si riferiscono.
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