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AS 2018 2553

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste dei piccoli ruminanti dalla Bulgaria

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste dei piccoli ruminanti dalla Bulgaria

del 4 luglio 2018

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 1 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza ha lo scopo di prevenire l’introduzione della peste dei picco- li ruminanti in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione dei seguenti animali e prodotti animali dalla Bul- garia: a. animali delle specie ovina e caprina; b. i seguenti prodotti derivati da animali di cui alla lettera a:

1. sperma, ovuli ed embrioni,

2. carne fresca, carne macinata e preparati di carne,

3. prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati

al consumo umano,

4. latte crudo e prodotti a base di latte,

5. prodotti contenenti i prodotti di cui ai numeri 1–4,

6. sottoprodotti di origine animale non ancora trasformati di cui all’arti-

colo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sotto- prodotti di origine animale.

RS 916.443.115

2018-2016 2553

Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste dei piccoli ruminanti RU 2018 dalla Bulgaria. O dell’USAV

3 Per i prodotti di origine animale di cui al capoverso 2 lettera b numeri 2–4 valgono le definizioni riportate nellʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari di origine animale.

Art. 2 Importazione di animali vivi L’importazione di animali vivi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata.

Art. 3 Importazione di prodotti di origine animali 1 L’importazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capover- so 2 lettera b numero 3 è ammessa se essi sono stati sottoposti a un trattamento atto a eliminare l’agente patogeno della peste dei piccoli ruminanti in conformità all’alle- gato III della direttiva 2002/99/CE5. 3 In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capover- so 2 lettera b numero 4 è ammessa se essi sono stati sottoposti a un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o superiore a 3.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 20186.

4 luglio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

4 RS 817.022.108 5 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18, del 23.1.2003, pag. 11; modi- ficata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13. 6 Pubblicazione urgente del 5 luglio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato (art. 2 e 3 cpv. 1)

Zone soggette a restrizioni

È stata definita «zona soggetta a restrizioni» la seguente area della Bulgaria:

Regione (Oblast)

Jambol: l’intera regione

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