AS 2018 2557
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 15 giugno 2018
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 25 ottobre 20161 sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1 e 3 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione2 della competente organizzazione del mondo del lavoro. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Art. 13 cpv. 2 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
Art. 15 cpv. 1 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 2, 3 e 5.
1 RS 412.101.222.24 2 Il piano del 25 ott. 2016 è disponibile sul sito della SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.
2018-1242 2557
Formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con AFC. O della SEFRI RU 2018
Art. 19 cpv. 5 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze; per ogni controllo delle competenze vale la seguente ponderazione: a. corso 2 (Macchinari): 25 per cento; b. corso 3 (Documentazione): 25 per cento; c. corso 5 (Riparazione e restauro): 50 per cento.
Art. 20 cpv. 4 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazienda- li, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono i corsi 2 e 3, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
Art. 23 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei liutai AFC è composta da: a. da tre a cinque rappresentanti dell’Associazione Svizzera dei Liutai e Ar- chettai (ASLA);
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.
Art. 24 cpv. 1 1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione Svizzera dei Liutai e Archet- tai (ASLA).
2558
Formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con AFC. O della SEFRI RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.
15 giugno 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
2559
Formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con AFC. O della SEFRI RU 2018
2560