AS 2018 2763
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 5 ottobre 2017 Entrata in vigore il 1° aprile 2018 Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo (CBE)1, in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato del bilancio e delle finanze, decide:
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
Il nuovo testo della regola 51 paragrafo 1 è il seguente: «(1) Il pagamento delle tasse annuali per una domanda di brevetto europeo è esigibile, per ogni anno successivo, l’ultimo giorno del mese omonimo di quello del deposito della domanda di brevetto europeo. La tassa annuale per il terzo anno può essere validamente pagata al più presto sei mesi prima della sua scadenza. Le tasse annuali successive possono essere validamente pagate al più presto tre mesi prima della loro scadenza.»
1 RS 0.232.142.2
2018-0917 2763
Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2018
Art. 2 La regola 51 (1) CBE come modificata dall’articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2018.
Art. 3 La regola 51 (1) CBE come modificata dall'articolo 1 della presente decisione si applica a tutte le domande per cui la tassa annuale è pagata a partire dal 1° aprile 2018.
Fatto a Monaco il 5 ottobre 2017.
Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Christoph Ernst
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