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AS 2018 2795

AS 2018 2795

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 25 luglio 2018

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provve- dimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati mem- bri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 27 luglio 20182.

25 luglio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente del 26 luglio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2018-2316 2795

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2018 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Allegato (art. 3–6)

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE

Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1036, GU L 185 del 23.7.2018, pag. 29.

Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione endemica

Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della deci- sione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2018 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Romania Ungheria

Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca Ungheria

Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Lettonia Lituania Polonia Romania

Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2018 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

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