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AS 2018 2809

AS 2018 2809

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 15 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di con- durre che abbiano superato i 75 anni di età;

Art. 5g Estinzione del riconoscimento Il riconoscimento si estingue alla fine dell’anno in cui il titolare compie 75 anni.

Art. 27 cpv. 1 lett. b

1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

b. ogni due anni, i titolari di licenza che hanno superato i 75 anni di età;

1 RS 741.51

2017-2558 2809

O sull’ammissione alla circolazione RU 2018

II L’allegato 1bis è modificato come segue:

Frase introduttiva e lett. f I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti cono- scenze e competenze: f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di per- sone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

15 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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