AS 2018 2809
AS 2018 2809
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 15 giugno 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di con- durre che abbiano superato i 75 anni di età;
Art. 5g Estinzione del riconoscimento Il riconoscimento si estingue alla fine dell’anno in cui il titolare compie 75 anni.
Art. 27 cpv. 1 lett. b
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:
b. ogni due anni, i titolari di licenza che hanno superato i 75 anni di età;
1 RS 741.51
2017-2558 2809
O sull’ammissione alla circolazione RU 2018
II L’allegato 1bis è modificato come segue:
Frase introduttiva e lett. f I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti cono- scenze e competenze: f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di per- sone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
15 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr