AS 2018 2843
AS 2018 2843
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 2 agosto 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provve- dimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 4 agosto 20182.
2 agosto 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Michael Beer
1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente del 3 agosto 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2018-2398 2843
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico RU 2018 con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Allegato (art. 3–6)
Stati membri e zone interessati
N. 1
1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE
Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1068, GU L 192 del 30.7.2018, pag. 43.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della deci- sione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico RU 2018 con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Romania Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Lettonia Lituania Polonia Romania
Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico RU 2018 con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV