AS 2018 2849
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica dell’8 giugno 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 2 Inizio dell’aiuto all’esecuzione (art. 71 lett. a LStr)
1 La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di
viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allonta- namento, espulsione o espulsione giudiziaria. 2 Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento. 3 Nella procedura ampliata di cui all’articolo 26d LAsi la SEM può avviare le prati- che per l’ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
4 La SEM informa l’autorità cantonale competente sull’avvio delle pratiche per
l’ottenimento dei documenti di viaggio.
Art. 2a Colloquio sulla partenza
1 Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in
giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudizia- ria, l’autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
1 RS 142.281
2017-2464 2849
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2018
2 Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interes- sata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza. 3 Nella procedura Dublino di cui all’articolo 26b LAsi, dopo la notifica della deci- sione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell’autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.
4 Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:
a. spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla per- sona interessata; b. accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera; c. accertare che lo stato di salute consenta il trasporto; d. informare la persona interessata sull’obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi; e. comminare all’occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri confor- memente agli articoli 73–78 LStr; f. informare la persona interessata sull’aiuto al ritorno; g. informare la persona interessata in merito all’indennità per le spese di viag- gio di cui all’articolo 59a capoverso 2bis OAsi 2.
Art. 3b Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa
1 L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone
incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr. Esso serve a indurre la persona interes- sata a collaborare all’ottenimento dei documenti e all’organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficia- re di un sostegno finanziario. 2 Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bis OAsi 2 (spese di viaggio) e 59abis OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale. 3 La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.
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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2018
Art. 4 Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari (art. 97 cpv. 2 LAsi)
L’ottenimento dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontana- mento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordi- nari.
Art. 5 cpv. 1 e 3 1 Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati. 3 La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.
Art. 11 Servizio all’aeroporto La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti: a. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi; b. fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capover- so 1 dell’ordinanza del 12 novembre 20082 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo; c. organizzazione e coordinamento dell’accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo; d. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo per i voli di linea; e. organizzazione di voli speciali; f. consulenza alle autorità federali e cantonali competenti; g. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
Art. 11a Prestazioni all’aeroporto 1 La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di presta- zioni all’aeroporto. Si tratta in particolare:
2 RS 364.3
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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2018
a. dell’accoglienza di persone all’aeroporto; b. della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio; c. del controllo di sicurezza; d. della scorta di polizia fino all’imbarco; e. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto. 2 Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati. 3 Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confede- razione versa i seguenti importi forfettari per persona: a. 400 franchi per i voli di linea; b. 1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.
4 La SEM assicura l’accompagnamento medico:
a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese; b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
Art. 15 cpv. 4 Abrogato
Art. 15a, rubrica, cpv. 1 lett. g e h Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa
1 L’autorità cantonale competente comunica alla SEM i seguenti dati in merito
all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell’asilo e degli stranieri: g. il luogo dell’incarcerazione; h. la durata della carcerazione.
Art. 15f cpv. 1 lett. d 1 Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi: d. l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.
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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2018
Art. 15g cpv. 2
2 La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.
Art. 15k cpv. 3
3 La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed
equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.
Titolo prima dell’art. 26f Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione
Art. 26f
1 Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima
decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo. 2 Un’esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i mem- bri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro immi- nente. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.
Titolo prima dell’art. 26g Sezione 2c: Allontanamento in presenza di un’espulsione giudiziaria
Art. 26g Prevalenza dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria 1 L’esecuzione di un’espulsione giudiziaria prevale sull’esecuzione di un allontana- mento ordinato nel quadro di una procedura d’asilo. 2 Se una persona contro cui è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d’asilo o una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione di un’espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un’eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l’espulsione giudiziaria. 3 Se una persona contro cui sono stati pronunciati un’espulsione giudiziaria e un divieto d’entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l’articolo 67 capo- versi 1 e 2 LStr ritorna in Svizzera, viene eseguita l’espulsione giudiziaria.
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Art. 26h Spese di partenza (art. 87 cpv. 2 LStr; art. 92 cpv. 2 LAsi) 1 Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19993 sull’asilo. 2 Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.
8 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 142.312
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