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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d'ufficio con certificato federale di formazione pratica

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d’ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Modifica del 20 giugno 2018

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI dell’11 luglio 20071 sulla formazione professionale di base di assistente d’ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) è modifi- cata come segue:

Art. 4 lett. a La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. comunicazione nell’azienda e gestione dei clienti;

Art. 5 Competenze metodologiche La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. efficienza e sistematicità nel lavoro; b. pensiero e azione interdisciplinare; c. efficacia nella negoziazione e nella consulenza; d. presentazione efficace.

Art. 6 Competenza sociale e personale La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. disponibilità a fornire buone prestazioni lavorative; b. capacità di comunicazione;

1 RS 412.101.220.59

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c. capacità di lavorare in gruppo; d. forme comportamentali; e. capacità di apprendimento; f. coscienza ecologica.

Art. 8 cpv. 2 e 3

2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 820 lezioni. Esso include

80 lezioni per l’insegnamento dello sport.

3 I corsi interaziendali comprendono sette giornate di otto ore.

Art. 10 cpv. 1 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione2 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Art. 12, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

2 Il piano di formazione del 20 giu. 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.amin.ch > Professioni A–Z.

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Art. 15 cpv. 3 3 Per i controlli delle competenze sono previsti quattro livelli. Il numero di punti che può essere conseguito per ogni obiettivo di valutazione e per ogni livello è definito nel piano di formazione.

Art. 17 Corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei corsi frequentati mediante controlli delle competenze, espressi in punti; questi controlli sono definiti nel piano di formazione. 2 La valutazione confluisce nella valutazione del campo di qualificazione «pratica professionale» (art. 21 cpv. 2).

Art. 21 cpv. 3 e 4 3 La nota scolastica finale è data dalla media, arrotondata a un decimale, della som- ma delle seguenti note con la relativa ponderazione: a. nota per il «lavoro interdisciplinare assistito»: 30 per cento, b. media, arrotondata a un decimale, della somma delle note dei tre esami finali scritti del campo di qualificazione «formazione scolastica»: 30 per cento, c. nota relativa all’insegnamento professionale: 40 per cento. 4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media, arrotondata alla mezza nota o alla nota intera, delle quattro note semestrali della formazione scolastica.

Art. 22 Ripetizioni 1 Laripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente, fatto salvo il capoverso 3. 3 Se la nota scolastica finale risulta insufficiente, in caso di nota insufficiente per il campo di qualificazione «formazione scolastica» vanno ripetute solamente le parti per le quali era stata conseguita una nota di materia insufficiente. 4 In caso di ripetizione, se la formazione professionale di base è prolungata almeno di due semestri, per il campo di qualificazione «pratica professionale» fanno stato solo le nuove valutazioni del colloquio di qualificazione e dei controlli delle compe- tenze del modulo «diagramma delle competenze». Se la formazione professionale di base non è prolungata, per il campo di qualificazione «pratica professionale» viene svolto un esame suppletivo orale di 45 minuti. L’esame suppletivo sostituisce i controlli delle competenze e il colloquio di qualificazione.

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5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professio- nale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in pre- cedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento scolastico, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 23 lett. a Qualora una persona abbia assolto la formazione diversamente da quanto disciplina- to dalla presente ordinanza, vale quanto segue: a. un esame orale di 45 minuti sostituisce il campo di qualificazione «pratica professionale».

Art. 25 cpv. 1, lett. d, 2–4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per assistenti d’ufficio CFP ha la seguente composizione: d. abrogato

2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 Concerne soltanto il testo francese

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

Art. 26a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2018 e prima applicazione di singole disposizioni modificate

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente d’ufficio CFP prima

dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2018, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022.

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2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per assi- stente d’ufficio CFP entro il 31 dicembre 2022 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

3 Le modifiche degli articoli 21, 22 e 23 si applicano dal 1° gennaio 2021.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

20 giugno 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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