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AS 2018 2989

Legge federale sull'assicurazione malattie

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 29 settembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 21 marzo 20161; visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 20162, decreta:

I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 25a cpv. 5 5 I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati all’assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del con- tributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l’assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio del- l’assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conforme- mente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Que- sto finanziamento residuo e il diritto dell’assicurato alla degenza nella casa di cura in questione sono garantiti senza limiti di tempo.

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