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AS 2018 3059

Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l'aviazione civile internazionale

Traduzione1

Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l’aviazione civile internazionale

Conclusa a Pechino il 10 settembre 2010 Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 20142 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 2014 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2018

Gli Stati Parte alla presente Convenzione, profondamente preoccupati dal fatto che gli atti illeciti contro l’aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’eser- cizio dei servizi aerei, degli aeroporti e della navigazione aerea e minano la fiducia dei popoli del mondo nella condotta sicura e ordinata dell’aviazione civile per tutti gli Stati; riconoscendo che i nuovi tipi di minacce contro l’aviazione civile esigono nuovi sforzi concertati e nuove politiche di cooperazione da parte degli Stati; e convinti che, per meglio far fronte a tali minacce, è urgente rafforzare il quadro giuridico della cooperazione internazionale per prevenire e reprimere gli atti illeciti contro l’aviazione civile, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente:

(a) compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se l’atto è tale da compromettere la sicurezza dell’aero- mobile stesso; oppure (b) distrugge un aeromobile in servizio oppure causa a un tale aeromobile danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo; oppure

RS 0.748.710.5

1 Dal testo originale francese.

2 RU 2018 257

2013-2292 3059

Repressione di atti illeciti contro l’aviazione civile internazionale. Conv. RU 2018

(c) mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanze atti a distruggerlo o a danneggiarlo rendendolo inatto al volo o compromettendone la sicurezza di volo; oppure (d) distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne per- turba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicu- rezza di aeromobili in volo; oppure (e) comunica informazioni che sa essere erronee e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo; oppure (f) utilizza un aeromobile in servizio allo scopo di provocare la morte o lesioni personali gravi o danni gravi a beni o all’ambiente; oppure (g) libera o scarica da un aeromobile in servizio armi BCN o sostanze esplosive, radioattive o simili che provocano o sono suscettibili di provocare la morte o lesioni personali gravi o danni gravi a beni o all’ambiente; oppure (h) utilizza contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile in servizio armi BCN o sostanze esplosive, radioattive o simili che provocano o sono suscet- tibili di provocare la morte o lesioni personali gravi o danni gravi a beni o all’ambiente; oppure (i) trasporta, facilita il trasporto o fa trasportare a bordo di un aeromobile: (1) sostanze esplosive o radioattive, sapendo che sono destinate a provo- care o a minacciare di provocare la morte, lesioni personali o danni ma- teriali gravi, a prescindere dal fatto che la minaccia sia accompagnata o no da una condizione conformemente al diritto nazionale, allo scopo di intimidire una popolazione o costringere un governo o un’organizza- zione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsi- voglia atto, oppure (2) armi BCN, sapendo che si tratta di armi BCN ai sensi dell’articolo 2, oppure (3) materie grezze o materiale fissile speciale, equipaggiamenti o materiale specialmente concepito o preparato per il trattamento, l’utilizzazione o la produzione di materiale fissile speciale, sapendo che queste materie, questi materiali o equipaggiamenti sono destinati a un’attività connessa con esplosivi nucleari o a qualsiasi altra attività nucleare non soggetta a garanzie in virtù di un accordo di garanzie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, oppure (4) equipaggiamenti, materie o software o tecnologie connesse che contri- buiscono in maniera significativa alla concezione, alla fabbricazione o al lancio di un’arma BCN senza autorizzazione legale e con l’inten- zione di utilizzarli per tale scopo, restando inteso che per le attività che richiedono l’intervento di uno Stato Parte, comprese quelle intraprese da una persona fisica o da una persona giuridica autoriz- zata da uno Stato Parte, non vi è reato ai sensi dei numeri (3) e (4) se il trasporto di tali articoli o materiali è compatibile con o destinato a un uso o un’attività compati- bile con i suoi diritti, responsabilità e obblighi in virtù del trattato multilaterale di non proliferazione applicabile di cui è parte, compresi quelli di cui all’articolo 7.

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2. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di un dispositivo, una sostanza o un’arma: (a) compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da cau- sare lesioni gravi o la morte; oppure (b) distrugge o danneggia gravemente le installazioni di un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale o di aeromobili che non sono in servizio e che si trovano nell’aeroporto, oppure perturba i servizi dell’aeroporto, se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aero- porto.

3. Commette parimenti un reato ogni persona che:

(a) minaccia di commettere uno dei reati di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (f), (g) e (h) del paragrafo 1 o 2 del presente articolo; oppure (b) provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.

4. Commette parimenti un reato ogni persona che:

(a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 o 2 del presente arti- colo; oppure (b) organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 lettera (a) del presente articolo; oppure (c) partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 lette- ra (a) del presente articolo; oppure (d) illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un’indagine, a un’azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera (a), (b) o (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate del- l’applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.

5. Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato ad uno o a entrambi i

seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no: (a) accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragra- fi 1, 2 o 3 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di tale accordo; oppure (b) contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo: (i) per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli sco- pi, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, o

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(ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1,

2 o 3 del presente articolo.

Art. 2 In virtù della presente Convenzione: (a) un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l’imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l’autorità competente assuma la responsabilità per l’aeromobile nonché per le persone ed i beni a bordo; (b) un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l’aeromobile è in volo giusta la lettera (a) del presente articolo; (c) le «installazioni e i servizi di navigazione aerea» comprendono i segnali, i dati, le informazioni o i sistemi necessari alla navigazione di un aeromobile; (d) per «prodotto chimico tossico» s’intende qualsiasi prodotto chimico che, per la sua azione chimica su processi biologici, può provocare negli esseri umani o animali la morte, un’incapacità temporanea o danni permanenti. Sono compresi tutti i prodotti chimici di questo genere, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, e a prescindere dalla loro produzione in im- pianti, in munizioni o altrove; (e) per «materia radioattiva» s’intende qualsiasi materia nucleare o altra sostan- za radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente (pro- cessi accompagnati dall’emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e i neutroni) e che potrebbero, conside- rate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, lesioni personali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente; (f) per «materie nucleari» s’intendono il plutonio, eccetto quello la cui concen- trazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 per cento, l’uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l’uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di resi- dui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli ele- menti citati; (g) per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s’intende l’uranio contenente l’isotopo 235 oppure l’isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra i tenori isotopici della somma di tali due isotopi con l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;

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(h) per «armi BCN» s’intendono: (a) «armi biologiche» che sono: (i) agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall’origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici, oppure (ii) armi, equipaggiamenti o vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati, (b) «armi chimiche» che sono, prese assieme o separatamente: (i) prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a: (A) fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici, oppure (B) fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche, oppure (C) fini militari senza rapporto con l’impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici, oppure (D) fini di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno; sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini, (ii) munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l’azione tossica di prodotti chimici tossici definiti nella lettera (b) numero (i), che sarebbero liberati in seguito all’impiego di questi dispositivi e munizioni, (iii) ogni equipaggiamento concepito specificatamente per essere uti- lizzato in relazione diretta con l’impiego di munizioni e dispositivi definiti nella lettera (b) numero (i), (c) armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari; (i) per «precursore» s’intende ogni reagente chimico che entra a uno stadio qualsiasi nella fabbricazione di un prodotto chimico tossico, indipendente- mente dal procedimento utilizzato. Sono comprese tutte le componenti chia- ve di un sistema chimico binario o a componenti multiple; (j) le espressioni «materie grezze» e «materiale fissile speciale» vanno intese conformemente allo Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nuclea- re (AIEA), concluso a New York il 26 ottobre 19563.

Art. 3 Ogni Stato Parte s’impegna a reprimere mediante pene severe i reati di cui all’articolo 1.

3 RS 0.732.011

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Art. 4 1. Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all’articolo 1. Tale responsabi- lità può essere penale, civile o amministrativa. 2. Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 3. Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la respon- sabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.

Art. 5 1. La presente Convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia. 2. Nei casi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) e (i), la presente Convenzione, sia che si tratti di un aeromobile in volo internazionale sia che si tratti di un aeromobile in volo interno, si applica soltanto: (a) se il luogo effettivo o previsto per il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile è situato fuori del territorio dello Stato d’immatricolazione di questo aeromo- bile; oppure (b) se il reato è commesso sul territorio di uno Stato che non è lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) e (i) la presente Con- venzione è applicabile anche se l’autore o l’autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato che non è lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile. 4. Per quanto concerne gli Stati Parte di cui all’articolo 15 e nei casi previsti dall’articolo 1 paragrafo 1 lettere (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) e (i), la presente Con- venzione non è applicabile se i luoghi menzionati al paragrafo 2 lettera (a) del pre- sente articolo sono situati sul territorio di uno solo degli Stati citati all’articolo 15, a meno che l’infrazione sia commessa o che l’autore o l’autore presunto del reato venga scoperto sul territorio di un altro Stato. 5. Nei casi contemplati dall’articolo 1 paragrafo 1 lettera (d), la presente Conven- zione è applicabile solo se le installazioni ed i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale. 6. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono applicabili anche nei casi previsti dall’articolo 1 paragrafo 4.

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Art. 6 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obbli- ghi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite4, della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale5 e del diritto internazionale umanitario. 2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemme- no di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.

Art. 7 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 19686, dalla Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologi- che) o a tossine e che disciplina la loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 19727, o dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, firmata a Parigi il 13 gennaio 19938, per gli Stati Parte a questi trattati.

Art. 8 1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria compe- tenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, nei casi seguenti: (a) se il reato è commesso sul territorio di tale Stato; (b) se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato; (c) se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territo- rio con l’autore presunto ancora a bordo;

4 RS 0.120 5 RS 0.748.0 6 RS 0.515.03 7 RS 0.515.07 8 RS 0.515.08

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(d) se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato; (e) se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato. 2. Ogni Stato Parte può parimenti stabilire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi: (a) se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato; (b) se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato. 3. Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 12 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.

4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata con-

formemente al diritto nazionale.

Art. 9 1. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, ogni Stato Parte sul cui territorio si trova l’autore o l’autore presunto di uno di questi reati lo pone in detenzione o adotta tutte le altre misure atte a garantirne la presenza. Sia la detenzione, sia queste misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono durare soltanto per il periodo necessario all’avvio di procedimenti penali o di una procedura di estradizione.

2. Lo Stato suddetto procede immediatamente a un’inchiesta preliminare onde

stabilire i fatti. 3. Ogni persona detenuta giusta il paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui essa ha la nazionalità; a quest’uopo le viene concessa ogni facilitazione. 4. Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustifi- cano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario confor- memente all’articolo 21 paragrafo 4 lettera (a) e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria competenza.

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Art. 10 Lo Stato Parte sul cui territorio viene scoperto l’autore presunto di uno dei reati, se non ne concede l’estradizione, sottopone l’affare, senza alcuna eccezione ed indi- pendentemente dal fatto che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Queste autorità prendono la loro decisione nelle condizioni previste per i reati di diritto comune di carattere grave conformemente al diritto di questo Stato.

Art. 11 Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garan- titi un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto interna- zionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.

Art. 12 1. I reati di cui all’articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro. 2. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d’estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati di cui all’articolo 1. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all’articolo 1 come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi

dell’estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la propria competenza giusta l’articolo 8 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l’articolo 8 paragrafo 2. 5. I reati di cui all’articolo 1 paragrafo 5 lettere (a) e (b), ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, sono considerati equivalenti.

Art. 13 Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all’articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assi- stenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo

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che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 14 Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 1 o la richiesta d’assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di reli- gione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 15 Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d’esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d’esercizio e che gestiscono aeromobili ogget- to d’immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla Convenzione.

Art. 16 1. Gli Stati Parte si adoperano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, di adottare le misure ragionevoli atte a prevenire i reati di cui all’articolo 1. 2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di uno dei reati di cui all’articolo 1, ogni Stato Parte sul cui territorio si trovano l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio, agevola ai passeggeri e all’equipaggio la continuazione del viaggio il più presto possibile; esso restituisce tempestivamente l’aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.

Art. 17 1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsia- si procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 1. In ogni caso il diritto applicabile è quello dello Stato richiesto. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano le obbliga- zioni che risultano dalle disposizioni di ogni altro trattato a carattere bilaterale o multilaterale che regola o regolerà, totalmente o in parte, l’assistenza giudiziaria in materia penale.

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Art. 18 Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2.

Art. 19 Ogni Stato Parte comunica con la massima tempestività al Consiglio dell’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti: (a) le circostanze del reato; (b) le misure adottate giusta l’articolo 16 paragrafo 2; (c) le misure adottate nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto del reato segnatamente il risultato di ogni procedura d’estradizione o di qualunque altra procedura giudiziaria.

Art. 20

1. Ogni divergenza fra gli Stati Parte per quanto riguarda l’interpretazione o

l’applicazione della presente Convenzione che non può essere appianata tramite negoziati è sottoposta a procedimento arbitrale su domanda di uno di essi. Se duran- te i sei mesi che seguono la domanda di procedimento arbitrale le Parti non addiven- gono ad un accordo sull’organizzazione del procedimento arbitrale, ognuna di esse potrà sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia inoltrando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte. 2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolato dalla disposizione del paragrafo precedente. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso ogni Stato Parte che avrà formulato una tale riser- va. 3. Ogni Stato Parte che avrà formulato una riserva giusta le disposizioni del para- grafo precedente potrà in ogni momento recedere da questa riserva tramite una notificazione al depositario.

Art. 21

1. Il 10 settembre 2010 la presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati

partecipanti alla Conferenza diplomatica sulla sicurezza aerea, svoltasi a Pechino dal 30 agosto al 10 settembre 2010. Dopo il 27 settembre 2010, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale a Montreal finché entra in vigore conformemente all’articolo 22. 2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segre-

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tario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, che viene qui designata quale depositario. 3. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva la presente Convenzione confor- memente al paragrafo 2 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario. 4. Ogni Stato Parte all’atto di ratificare, accettare o approvare la presente Conven- zione o aderirvi: (a) informa il depositario della competenza che ha stabilito in virtù del suo dirit- to interno conformemente all’articolo 8 paragrafo 2 e informa immediata- mente il depositario di qualsiasi cambiamento; (b) può dichiarare che applicherà le disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 4 let- tera (d) conformemente ai principi del suo diritto penale concernenti l’eso- nero di responsabilità per motivi famigliari.

Art. 22

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a

decorrere dal deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approva- zione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, o che vi aderisce, dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di tale Stato.

3. Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il depositario la

registrerà presso le Nazioni Unite.

Art. 23

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può denunciarla mediante notifica

scritta indirizzata al depositario. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica.

Art. 24 Tra gli Stati Parte la presente Convenzione prevale sugli strumenti seguenti: (a) la Convenzione per la repressione d’atti illeciti contro la sicurezza dell’avia- zione civile internazionale, firmata a Montreal il 23 settembre 19719; (b) il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile fatta a Montreal il 23 settembre 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 198810.

9 RS 0.748.710.3 10 RS 0.748.710.31

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Art. 25 Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione e tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno alla presente Convenzione della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accet- tazione o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione e di altre informazioni pertinenti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Pechino il 10 settembre 2010, nelle lingue francese, inglese, araba, cinese, spagnola e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede dopo la verifica da parte del Segretariato della Conferenza, sotto l’egida del Presidente della Conferenza, entro novanta giorni da tale data per quanto concerne la concordanza dei testi tra loro. La presente Convenzione sarà depositata negli archivi dell’Organizzazione dell’avia- zione civile internazionale e copie conformi autentiche della stessa verranno tra- smesse dal depositario a tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

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Repressione di atti illeciti contro l’aviazione civile internazionale. Conv. RU 2018

Campo d’applicazione il 15 agosto 2018 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Angola 11 giugno 2013 A 1° luglio 2018 Bahrein* 26 ottobre 2017 A 1° luglio 2018 Benin 27 ottobre 2017 1° luglio 2018 Ceca, Repubblica* 2 luglio 2013 1° luglio 2018 Cuba* 22 marzo 2013 1° luglio 2018 Côte d’Ivoire* 20 marzo 2015 1° luglio 2018 Dominicana, Repubblica 27 novembre 2012 1° luglio 2018 Francia 15 dicembre 2016 1° luglio 2018 Ghana 4 giugno 2018 1° agosto 2018 Guyana 26 febbraio 2013 A 1° luglio 2018 Kuwait 28 luglio 2014 A 1° luglio 2018 Mali 14 novembre 2012 1° luglio 2018 Malta 26 settembre 2016 A 1° luglio 2018 Mozambico 17 agosto 2016 A 1° luglio 2018 Myanmar 20 marzo 2013 A 1° luglio 2018 Paesi Bassi* 17 marzo 2016 1° luglio 2018 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)* 17 marzo 2016 1° luglio 2018 Panama 9 ottobre 2015 1° luglio 2018 Paraguay 3 agosto 2018 1° ottobre 2018 Romania 22 giugno 2018 1° agosto 2018 Saint Lucia* 12 settembre 2012 1° luglio 2018 Sierra Leone 25 novembre 2015 1° luglio 2018 Svezia* 12 luglio 2018 A 1° settembre 2018 Svizzera 11 dicembre 2014 A 1° luglio 2018 Swaziland 23 novembre 2016 A 1° luglio 2018 Turchia* 31 maggio 2018 1° luglio 2018 Uganda 28 novembre 2017 1° luglio 2018 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: www.icao.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati in- ternazionali, 3003 Berna.

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Repressione di atti illeciti contro l’aviazione civile internazionale. Conv. RU 2018

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