AS 2018 3079
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
Modifica del 18 marzo 2016 (RU 2016 4277; RS 510.10)
Art. 9 cpv. 2
Invece di: 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio dell’anno in cui è compiuto il 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.
Leggasi: 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.
16 agosto 2018 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2018-2552 3079
Legge militare. Correzione RU 2018