AS 2018 3085
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 15 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2 lett. c
2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di
legittimazione estero valido, se: c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l’articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell’ordinanza del 14 novembre
20122 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
Art. 87 cpv. 1quinquies 1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all’autorità committente.