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AS 2018 3119

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del 15 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 15a Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio (art. 71a e 71abis LStr)

Art. 15b Competenze 1 Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con l’Agenzia dell’Unione euro- pea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia). In questo contesto consulta e informa l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Adempie segnatamente i compiti seguenti: a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio; b. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministra- zione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti gli interventi inter- nazionali di rimpatrio. 2 Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni in vista del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.

1 RS 142.281

2017-3252 3119

Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2018

Art. 15bbis Impieghi all’estero 1 In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rim- patrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario per i diversi pool. 2 Se in virtù degli articoli 29 paragrafo 3, 30 paragrafo 3 e 31 paragrafo 3 del rego- lamento (UE) 2016/16242 l’Agenzia chiede il distaccamento all’estero di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osserva- tori del rimpatrio forzato, in presenza di una situazione eccezionale in Svizzera la SEM può di rigettare la richiesta.

Art. 15c Specialisti in materia di rimpatrio della SEM 1 La SEM gestisce una riserva di collaboratori composta di specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/16243. 2 Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabili- te nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.

Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni 1 In virtù delle convenzioni del DFGP con i Cantoni di cui all’articolo 71a capo- verso 3 LStr, i Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio. 2 Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità. 3 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni la Confedera- zione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi.

4 Per i capisquadra versa un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi.

Art. 15e Osservatori del rimpatrio forzato 1 La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpa- trio forzato. Distacca queste persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.

2 I compiti degli osservatori del rimpatrio forzato sono stabiliti dall’Agenzia.

2 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

3 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 2.

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3 La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all’arti-

colo 71abis capoverso 2 LStr. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distacca- mento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g–15i si applicano per analogia.

Art. 15ebis Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio 1 La SEM coordina l’impiego di personale svizzero nel quadro di interventi interna- zionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l’AFD in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.

2 Comunica all’AFD le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di

rimpatrio conformemente all’articolo 3c capoverso 3 dell’ordinanza del 26 agosto 20094 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di prote- zione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 15eter Modalità d’intervento di personale estero in Svizzera 1 In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento e partecipa all’elaborazione del piano operativo. 2 La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.

3 La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con

l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

4 Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.

5 Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine. 6 La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

Art. 15equater Responsabilità per il personale svizzero all’estero

1 Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero

all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati. 2 Il personale svizzero che commette un reato in occasione di un intervento all’estero sottostà al diritto dello Stato ospitante. Se tale Stato rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale7.

4 RS 631.062 5 RS 170.32 6 RS 170.32 7 RS 311.0

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Art. 15f, rubrica Estensione del monitoraggio (art. 71abis cpv. 1 LStr)

Art. 15g, rubrica Conferimento di compiti a terzi (art. 71abis cpv. 2 LStr)

Art. 15h, rubrica Compiti dei terzi incaricati (art. 71abis cpv. 2 LStr)

Art. 15i, rubrica Rimborso dei costi (art. 71abis LStr)

Art. 26a lett. d ed e La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStr segna- tamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: d. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 20128 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; e. permanga all’estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capover- so 2 lettera b ODV;

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

8 RS 143.5

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III 1 La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018 salvo l’articolo 15d capoverso 4.

2 L’articolo 15d capoverso 4 entra in vigore il 1° marzo 2019.

15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (n. II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 26 agosto 20099 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 5 capoverso 2 e 27 capoverso 2, «Cgcf» e «DGD» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFD».

Art. 1 cpv. 1 e 4

1 La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa alle

frontiere esterne dello spazio Schengen tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), da un lato, e l’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen, dall’altro, ai sensi dei seguenti regolamenti europei: a. regolamento (UE) 2016/162410; b. regolamento (UE) n. 1052/201311 (regolamento EUROSUR). 4 La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15b–15equater dell’ordinanza dell’11 agosto 199912 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.

Art. 2 lett. a Nella presente ordinanza s’intende per: a. personale svizzero: i collaboratori delle autorità di frontiera svizzere che, sotto la direzione dell’AFD, partecipano unitamente al personale estero a impieghi volti a proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen o che operano in qualità di consulenti in materia di documenti;

9 RS 631.062 10 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1. 11 Regolamento (UE) 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ott. 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), versione della GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11. 12 RS 142.281

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Art. 3 Competenze

1 L’AFD è competente per la collaborazione con l’Agenzia e l’attuazione delle

decisioni del consiglio d’amministrazione e del direttore esecutivo. A questo scopo può concludere accordi con l’Agenzia.

2 Fa parte del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia.

3 È il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/162413.

4 In particolare è competente per:

a. la collaborazione con i funzionari di collegamento dell’Agenzia previsti dal regolamento (UE) 2016/1624; b. il coordinamento in materia di valutazione della vulnerabilità prevista dal regolamento (UE) 2016/1624; c. la collaborazione in materia di attrezzatura tecnica prevista dal regolamento (UE) 2016/1624, in particolare per quanto riguarda l’acquisto o il noleggio, il parco attrezzature tecniche e la riserva di attrezzatura di reazione rapida; d. la collaborazione con il forum consultivo dell’Agenzia e il responsabile dei diritti fondamentali previsti dal regolamento (UE) 2016/1624; e. il coordinamento della gestione delle denunce registrate dall’Agenzia nei confronti di personale svizzero, come previsto dal regolamento (UE) 2016/1624. 5 Coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell’esecuzione dei propri incarichi.

Art. 3a Impiego in Svizzera In caso di impiego di personale estero in Svizzera, l’AFD è competente per: a. la presentazione all’Agenzia di domande di distaccamento di squadre della guardia di frontiera e costiera europea; b. la partecipazione all’elaborazione dei piani operativi; c. la condotta dell’impiego in collaborazione con l’Agenzia.

Art. 3b Impiego all’estero In caso di impiego di personale svizzero all’estero deciso sulla base del regolamento (UE) 2016/162414, l’AFD è competente per: a. la selezione del proprio personale e la durata del suo impiego; b. la messa a disposizione di personale della riserva di reazione rapida secondo l’Allegato I del regolamento (UE) 2016/1624;

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. a.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. a.

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c. il rigetto, in una situazione eccezionale in Svizzera che incide in maniera sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, delle richieste di messa a disposizione di agenti a complemento degli agenti della riserva di reazione rapida.

Art. 3c Scambio di informazioni 1 L’AFD è competente per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/162415. 2 È autorizzata a trasmettere all’Agenzia unicamente i dati menzionati negli artico- li 47 e 48 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1624 per i soli scopi previsti negli articoli 46 e 48 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/1624.

3 Previa intesa con la SEM, comunica all’Agenzia le informazioni relative agli

interventi internazionali di rimpatrio.

Art. 3d Collaborazione nel quadro di EUROSUR L’AFD è competente per: a. la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla base del regolamento EUROSUR16; b. l’istituzione e la gestione del centro nazionale di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento EUROSUR.

Art. 4 cpv. 2 e 3 2 La partecipazione al pool di collaboratori è facoltativa. I presupposti per la forma- zione, il perfezionamento e l’uscita dal pool sono stabiliti dall’AFD. 3 Le regole d’impiego valide per ogni collaboratore del pool sono stabilite dall’AFD in un ordine d’impiego. Per gli impieghi nel quadro dell’Agenzia, l’ordine d’impiego si fonda su quello dell’Agenzia.

Art. 5 cpv. 2

2 I membri del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) che commettono un reato in

occasione di un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale militare del 13 giugno 192717.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett a.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. b.

17 RS 321.0

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Art. 9, rubrica, cpv. 2, 2bis e 4 Tempo di lavoro, tempo d’impiego e giorni di libero 2 È considerato tempo d’impiego il tempo durante il quale i collaboratori non svol- gono il regolare servizio dell’AFD. Ne fanno parte in particolare i giorni di briefing, i giorni necessari per preparare i bagagli, i giorni di libero supplementari ai sensi del capoverso 3, nonché il tempo compreso tra l’inizio e la fine dell’impiego, nel quale è incluso il tempo necessario per il viaggio. 2bis Il personale ha diritto al massimo a due giorni di libero per preparare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego. 4 I giorni di libero risultanti dal periodo d’impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell’impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevo- lazioni. In casi motivati l’AFD può autorizzare deroghe.

Art. 11 cpv. 1 Abrogato

Art. 13 cpv. 3 3 L’impiego di veicoli a motore privati è consentito soltanto previa autorizzazione dell’AFD.

Art. 22 cpv. 1 e 2 1 Durante l’impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità sviz- zere competenti. 2 L’AFD concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen.

Art. 25 cpv. 2 2 È applicabile l’ordinanza del 23 agosto 201718 sul trattamento dei dati nell’AFD; l’accesso ai sistemi d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

Art. 26 cpv. 2

2 L’ordinanza del 28 novembre 201419 concernente l’importazione, il transito e

l’esportazione di animali da compagnia si applica per analogia all’importazione, al transito e all’esportazione di cani di servizio.

18 RS 631.061 19 RS 916.443.14.

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