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AS 2018 3143

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del 15 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20091 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 4a Momento del passaggio del luogo della fornitura nella vendita per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)

1 Se vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione

dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi. 2 A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall’estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero. Da quel momento il fornitore della prestazione deve importare i beni a proprio nome. 3 Il luogo della fornitura rimane sito in territorio svizzero fino alla fine dell’anno civile in cui il fornitore della prestazione non raggiunge più il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi con forniture di cui al capoverso 1.

4 Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non lo comunica per scritto

all’AFC, il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell’arti- colo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.

1 RS 641.201

2018-0083 3143

O sull’IVA RU 2018

Art. 77 cpv. 2 lett. f

2 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

f. in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero.

Art. 154 Periodo di rimborso (art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA) 1 Il periodo di rimborso corrisponde a un anno civile. La richiesta di rimborso va presentata entro sei mesi a contare dalla fine dell’anno civile in cui è stata emessa la fattura per la prestazione. 2 Il periodo di rimborso termina nel momento in cui il fornitore della prestazione diviene contribuente. La richiesta di rimborso relativa a tale periodo deve essere presentata unitamente al primo rendiconto.

Art. 166b Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018 (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)

Se vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione dell’ammon- tare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, l’assoggetta- mento del fornitore della prestazione inizia con l’entrata in vigore della modifica del 15 agosto 2018, se nel corso dei 12 mesi precedenti con tali forniture ha raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della modifica eseguirà prestazioni simili.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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