AS 2018 3155
Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
RS 0.232.141.11; RU 1978 941
Modifiche del regolamento d’esecuzione Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti l’11 ottobre 2017 Entrate in vigore 1° luglio 2018
Traduzione
Tabella delle modifiche1 Regola 4.1 Regola 41.2 Tabella delle tasse
1 Le modifiche delle regole 4.1.b) ii) e 41.2.b) e della Tabella delle tasse entrano in vigore il 1° luglio 2018 e si applicano a tutte le domande internazionali la cui data di deposito internazionale è identica o posteriore a questa data.
2018-2503 3155
Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2018
Modifiche2
Regola 4 Richiesta (contenuto)
4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma
a) [Nessuna modifica] b) Ove sia il caso, la richiesta deve contenere: i) una rivendicazione di priorità; o ii) le indicazioni riferentisi a una ricerca precedente, come contemplato nelle regole 4.12.i) e 12bis.1.b) e d); iii) un riferimento ad una domanda principale o a un brevetto principale; iv) un’indicazione dell’Amministrazione competente incaricata della ricer- ca internazionale scelta dal depositante. c) e d) [Nessuna modifica]
4.2 a 4.19 [Nessuna modifica]
Regola 41 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca e classificazione precedenti
41.1 [Nessuna modifica]
41.2 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca e classificazione prece- denti in altri casi a) [Nessuna modifica] b) Quando l’Ufficio ricevente ha trasmesso all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale una copia dei risultati di una ricerca o di una classificazione precedente ai sensi della regola 23bis.2.a) o c), o quando tale copia è a disposizione dell’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio presso una biblioteca digitale, l’Amministrazione incaricata della ricer- ca internazionale ha facoltà di prendere in considerazione tali risultati nell’effettuare la ricerca internazionale in corso.
2 Di seguito si riporta per ogni regola oggetto di modifiche il testo modificato. Qualora vi siano parti della regola in questione che non sono state modificate, appare l’indicazione «[Nessuna modifica]».
3156
Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2018
Allegato
Tabella delle tasse Tasse Importi
1. a 3. [Nessuna modifica] [Nessuna modifica]
Riduzioni
4. [Nessuna modifica]
5. La tassa internazionale di deposito di cui al punto 1 (ove sia il caso, come risulta ridotta ai sensi del punto 4), la tassa di trattamento per ricerca supplementare di cui al punto 2 e la tassa di trattamento di cui al punto 3 sono ridotte del 90 % se la domanda internazionale è depositata da: a) [Nessuna modifica] b) [Nessuna modifica] a condizione che all’atto del deposito di una domanda internazionale non vi siano titolari effettivi della domanda internazionale che non soddisfino i criteri esposti nel comma a) oppure b) e a condizione che, se vi sono più depositanti, ognuno soddisfi i criteri esposti nel comma a) oppure b). Gli elenchi degli Stati ai quali si fa riferimento nei comma a) e b)3 sono aggiornati dal Direttore generale almeno ogni cinque anni in conformità con le direttive disposte dall’Assemblea. I criteri definiti nei comma a) e b) sono rivisti dall’Assemblea almeno ogni cinque anni.
3 Nota dell’editore: I primi elenchi degli Stati sono stati pubblicati a pagina 32 della Gazzetta del 12 febbraio 2015 (www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).
3157
Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2018
3158