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AS 2018 3167

Scambio di note del 14 ottobre 2016 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Scambio di note del 14 ottobre 2016 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20171 Entrato in vigore il 29 agosto 2018

Traduzione

Missione della Svizzera Bruxelles, 14 ottobre 2016 presso l’Unione europea Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 22 settembre 2016, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato dis- posto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio rela- tivo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il rego- lamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il rego- lamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

RS 0.362.380.077 1 RU 2018 3161 2 RS 0.362.31

2018-2700 3167

Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento del regolamento (UE) 2016/1624. RU 2018 Scambio di note con l’UE

Documento del Consiglio: PE-CONS 29/1/16 REV 1 FRONT 268 SIRIS 103 COMIX 478 CODEC 951 Data di adozione: 14 settembre 2016»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 12 settembre 2016 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfa- cimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, i seguenti scambi di note saranno estinti: – Scambio di note del 28 marzo 20084 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre

2004 che istituisce FRONTEX;

– Scambio di note del 28 marzo 20085 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce RABIT; – Scambio di note del 28 marzo 20086 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri;

3 Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1. 4 RU 2009 4587 5 RU 2009 4589

6 Non pubblicato nella RU.

Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento del regolamento (UE) 2016/1624. RU 2018 Scambio di note con l’UE

– Scambio di note del 28 marzo 20087 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della decisione C(2005) 5159 def. della Commissio- ne che fissa le modalità per l’attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio; – Scambio di note del 13 dicembre 20118 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1168/2011 recante mo- difica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce FRONTEX. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

7 Non pubblicato nella RU.

8 RU 2012 905

Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento del regolamento (UE) 2016/1624. RU 2018 Scambio di note con l’UE

Scambio di note del 14 ottobre 2016 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia