Lexipedia

AS 2018 3173

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 15 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l’articolo 119 della legge federale del 26 giugno 19983 sull’asilo (LAsi),

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «LStr» è sostituito con «LStrI».

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 22a Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti (art. 26a LStrI) 1 Nel valutare se i consulenti o gli insegnanti religiosi oppure gli insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI.

2 Ai fini del rilascio di un permesso di dimora, il consulente o insegnante deve

dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazio- nale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di

2018-0274 3173

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (quadro di riferi- mento).

Art. 30a cpv. 1 lett. d ed e 1 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se: d. il richiedente soddisfa i criteri d’integrazione conformemente all’arti- colo 58a capoverso 1 LStrI. e. abrogata

Art. 31 cpv. 1 lett. a, b e d nonché 5 e 6 1 Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un per- messo di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: a. l’integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI; b. abrogata d. la situazione finanziaria; 5 Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell’età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l’articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.

6 Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo

l’articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d’integrazione o d’occupazione.

Art. 52 cpv. 2 Abrogato

Art. 53 Persone bisognose di protezione (art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI)

La persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa dipendente temporanea se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.

3174

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 53a Programmi d’occupazione (art. 85 LStrI e art. 43 LAsi)

Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAsi sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.

Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a cpv. 1 e 96 LStrI) 1 Per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d’inte- grazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. 2 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimen- to A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimen- to A1 del quadro di riferimento.

Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all’estero (art. 34 cpv. 3 LStrI)

1 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno

all’estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all’estero non è durato più di sei anni. 2 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimen- to A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimen- to A1 del quadro di riferimento.

Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione (art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI) 1 Il periodo d’attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio confor- memente all’articolo 63 capoverso 2 LStrI e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione).

2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:

a. non vi sono motivi di revoca conformemente all’articolo 62 o 63 capo- verso 2 LStrI; e b. sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.

3175

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

3 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimen- to A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimen- to A1 del quadro di riferimento.

Art. 62 rubrica e cpv. 1 e 1bis Rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI) 1 Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. 1bis Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di rife- rimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferi- mento A1 del quadro di riferimento.

Art. 62a Commutazione (art. 63 cpv. 2 LStrI)

1 La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un

permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata a un accordo d’integra- zione o a una raccomandazione per l’integrazione conformemente all’articolo 58b LStrI.

2 Se non viene vincolata a un accordo d’integrazione o a una raccomandazione per

l’integrazione, la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti: a. i criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa; b. la durata di validità del permesso di dimora; c. le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI); d. le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d’inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).

Titolo dopo l’art. 63 Sezione 4: Richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un’attività lucrativa

Art. 64 Cambiamento d’impiego (art. 30 cpv. 1 lett. l e 85a cpv. 2 LStrI nonché art. 43 LAsi) 1 Il richiedente l’asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) e le condizioni di cui all’articolo 52.

3176

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

2 La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 53. 3 Al cambiamento d’impiego di stranieri ammessi provvisoriamente e di rifugiati che hanno ottenuto asilo in Svizzera o sono stati ammessi provvisoriamente si applicano per analogia gli articoli 65–65c.

Art. 65 Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati (art. 85a LStrI e art. 61 LAsi) 1 Gli stranieri ammessi provvisoriamente nonché i rifugiati che hanno ottenuto asilo in Svizzera o sono stati ammessi provvisoriamente possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa. 2 Nel caso di un’attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti: a. l’identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel siste- ma d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); b. l’identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d’identificazione dell’azienda, settore economico nonché coordinate, nume- ro telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto; c. l’attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro; d. il luogo di lavoro e lo stipendio; e. la data d’inizio dell’attività. 3 Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c–e. 4 La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:

a. è incaricato nel quadro di un programma cantonale d’integrazione (art. 14 dell’ordinanza del 15 agosto 20184 sull’integrazione degli stranieri; OIntS); o b. ha il consenso di principio dell’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro. 5 Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d’integrazione. 6 La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.

4 RS 142.205

3177

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 65a Notifica della fine di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente e di rifugiati (art. 85a LStrI e art. 61 LAsi)

Alla notifica della fine di un’attività lucrativa si applica per analogia l’articolo 65 capoversi 2–4 e 6.

Art. 65b Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 85a LStrI e art. 61 LAsi) 1 Alla notifica dell’inizio di un’attività lucrativa, l’autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati: a. l’identità del datore di lavoro; b. l’attività esercitata e il luogo di lavoro; c. la data di inizio dell’attività. 2 Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica, l’autorità competente ne inoltra una copia all’autorità cantonale secondo l’articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone, essa ne trasmette una copia anche all’autorità competente per il Can- tone di domicilio. 3 Alla notifica della fine di un’attività lucrativa, l’autorità competente ne registra la data in SIMIC.

Art. 65c Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 85a cpv. 5 LStrI e art. 61 LAsi) 1 In caso di notifica di un’attività lucrativa, l’autorità cantonale secondo l’articolo 83 può verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrI). 2 Può altresì inoltrare una copia della notifica ad altri organi di controllo, per esem- pio alle commissioni tripartite secondo l’articolo 360b del Codice delle obbligazio- ni5 o alle commissioni paritetiche incaricate dell’esecuzione del contratto collettivo di lavoro del pertinente settore.

Art. 69 Competenza in caso di minorenni sotto tutela e di curatele generali Nel caso di minorenni stranieri sotto tutela (art. 327a–327c del Codice civile6, CC) e di stranieri sotto curatela generale (art. 398 CC), il Cantone competente per la rego- lamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) compe- tente.

5 RS 220 6 RS 210

3178

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Art. 70 cpv. 1 1 Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale7, oppure è internato in un istituto se- condo l’articolo 426 CC8, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua libera- zione.

Art. 73a Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI) 1 L’offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora confor- memente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 2 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazio- nale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 73b Competenze linguistiche per il rilascio del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI)

Ai fini del rilascio del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 o 43 LStrI, il coniuge di uno svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

Art. 74 rubrica Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 cpv. 7, 7bis e 7ter LStrI)

Art. 74a Competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7bis LStrI) 1 Ai fini del ricongiungimento familiare e dell’inclusione nell’ammissione provviso- ria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze

7 RS 311.0 8 RS 210

3179

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di rife- rimento A1 del quadro di riferimento. 2 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento, conformemente all’articolo 85 capover- so 7bis LStrI.

Art. 77 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. a, nonché cpv. 4 e 6 lett. d

1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di

dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo l’articolo 44 LStrI può essere prorogato se: a. l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI; o se 4 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all’articolo 50 capo- verso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

6 Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:

d. i provvedimenti ai sensi dell’articolo 28b CC9; o

Titolo dopo l’art. 77 Capitolo 6a: Criteri d’integrazione

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 Vi è inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici in particolare se l’interes- sato: a. non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità; b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato; c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pub- blica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra. 2 Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con notevole pro- babilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.

9 RS 210

3180

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Art. 77b Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)

Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l’interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre

201510 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.

Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 58a cpv. 1 lett. b LStrI)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi: a. i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera; b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione; c. l’obbligo di frequentare la scuola dell’obbligo.

Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI) 1 Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero: a. parla e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre; b. ha frequentato almeno tre anni la scuola dell’obbligo in detta lingua nazio- nale; c. ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in detta lingua nazionale; oppure d. dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test lingui- stici.

2 La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze

linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.

Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) 1 Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua fami- glia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

10 RS 121

3181

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

2 Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione

continua.

Art. 77f Considerazione delle circostanze personali (art. 58a cpv. 2 LStrI)

Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di: a. una disabilità fisica, mentale o psichica; b. una malattia grave o cronica; c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:

1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,

2. è un lavoratore povero,

3. adempie obblighi di assistenza.

Art. 77g Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione (art. 55a e 58b LStrI) 1 L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d’integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una raccomandazione per l’integrazione. L’esistenza di una comunicazione conformemente all’articolo 97 capoverso 3 LstrI può essere segno di un bisogno d’integrazione particolare. 2 Gli obiettivi e le misure oggetto dell’accordo d’integrazione si fondano sui criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI). 3 All’occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l’attuazione dell’accordo d’integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione (art. 4 OIntS11). 4 Se le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione vincolano il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora oppure la com- mutazione (art. 62a) alla stipula di un accordo d’integrazione, gli obiettivi e le misure ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti. 5 In caso di inosservanza dell’accordo d’integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora, occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l’inosservanza. In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).

11 RS 142.205

3182

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Art. 80 Abrogato

Titolo prima dell’art. 82 Capitolo 8: Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e trasmissione dei dati

Art. 82 Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale (art. 97 cpv. 3 lett. a e b LStrI) 1 Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle inchieste penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le corrispondenti sentenze di diritto penale riguardanti gli stranieri.

2 Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in

Svizzera.

Art. 82a Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile (art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI) 1 Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divor- zi di stranieri.

2 Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte

informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d’ammissione conformemente all’articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all’estero. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omossessuali.

Art. 82b Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell’aiuto sociale (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI)

Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri.

3183

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Art. 82c Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all’assicurazione contro la disoccupazione (art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI)

1 Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano

spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dei cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS: a. che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera; b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione; c. per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento; d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina. 2 Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domici- lio.

Art. 82d Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. dter LStrI)

1 Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni

complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPC12: a. le prestazioni complementari annue; b. il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.

2 Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e

l’indirizzo dello straniero nonché l’importo della prestazione complementare.

3 La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:

a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua; b. dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d’invalidità di cui al capoverso 1 lettera b. 4 L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.

12 RS 831.30

3184

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Art. 82e Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche (art. 97 cpv. 3 lett. dquater LStrI) 1 Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all’autorità cantonale compe- tente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica. 2 Il capoverso 1 non si applica se l’allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

Art. 82f Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell’adulto (art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI)

1 Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel

settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell’adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessi- tano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare: a. le misure di protezione del figlio di cui all’articolo 308 CC13, se riguardano le relazioni personali; b. le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310–312 e 327a CC; c. le misure di protezione dell’adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC. 2 Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all’autorità cantonale compe- tente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capo- verso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.

Art. 82g Ex Art. 82a

Art. 83 cpv. 2

2 Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può

essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l’asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.

Art. 91b Abrogato

13 RS 210

3185

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

Art. 91c Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018 1 Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l’articolo 77d capo- verso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certi- ficato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l’articolo 22a. 2 Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1.

3 Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a

tale data non sottostavano all’obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82b. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

4 Se le prestazioni complementari concesse conformemente all’articolo 3 capover-

so 1 lettera a LPC14 prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82d. La comu- nicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

II L’ordinanza del 17 giugno 201615 sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 3 Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c, 20 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. e LCit)

Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l’interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre

201516 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.

Art. 6 cpv. 2 lett. d 2 Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste con- formemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione lingui- stica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

14 RS 831.30 15 RS 141.01 16 RS 121

3186

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3187

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2018

3188