AS 2018 3199
Ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera
Ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera (OEm-BN)
del 15 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 19921 sulla Biblioteca nazionale (LBNS), ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Esenzione dagli emolumenti Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti: a. il prestito di opere; b. le visite guidate alla Biblioteca nazionale; c. l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura e della Fonoteca nazio- nale svizzera; d. l’utilizzazione delle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza della Biblioteca nazionale; e. l’utilizzazione delle sale di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte; f. incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell’articolo 8 secondo periodo LBNS.
RS 432.219
2018-1009 3199
Emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera. O RU 2018
Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se: a. la prestazione è poco dispendiosa; b. la persona assoggettata dispone di mezzi limitati; c. la prestazione è fornita prevalentemente nell’interesse pubblico.
Art. 4 Supplemento La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolu- mento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 5 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare le aliquote degli emolu- menti al rincaro.
Art. 6 Prestazioni Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale: a. ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina; b. realizzazione di reprografie e fotografie; c. copie; d. consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche; e. sostituzione di documenti smarriti o danneggiati; f. sostituzione delle tessere d’utente smarrite o danneggiate; g. prestito interbibliotecario; h. visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni; i. prestazioni amministrative; j. utilizzo dei locali e delle infrastrutture; k. entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel; l. realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale svizzera; m. conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale svizzera; n. spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera.
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Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 31 gennaio 20073 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.
15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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