AS 2018 3247
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V)
Modifica del 29 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli emolumenti di verificazione è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.
29 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 941.298.1
2018-1656 3247
O sugli emolumenti di verificazione RU 2018
Allegato (art. 3, 4 e 8)
Emolumenti di verificazione e di controllo
B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione
N. 3.2.2
3.2.2 Colonne di distribuzione di carburante (gas liquido per fr. 68.20
e gas naturale esclusi) contatore – Supplemento per conversione della quantità con per sonda della temperatura contatore fr. 19.80 – Supplementi per automatici a banconote per automatico fr. 30.80 per contatore fr. 12.30 – Supplementi per automatici a carte per auto- fr. 38.50 matico per contatore fr. 12.30 Nel caso di automatici combinati (a banconote e a carte) il supplemento è riscosso una sola volta per contatore.
N. 3.3 Abrogato
N. 8
8 Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche
8.1 Verificazione dei contatori d’elettricità
L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compo- ne dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.
8.1.1 Emolumento di base fr. 31.60
8.1.2 Supplementi
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:
8.1.2.1 Contatori di energia attiva con elemento di misurazione 0
elettromeccanico in caso di controllo a campione secondo la procedura di controllo statistico per contatori d’elettricità
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8.1.2.2 Contatori di energia attiva con elemento di misurazione 60
elettromeccanico in caso di verificazioni
8.1.2.3 Contatori di energia attiva con elemento di misurazione 60
elettronico
8.1.2.4 Contatori d’elettricità con la funzione di misurazione
dell’energia reattiva 60
8.1.2.5 Contatori d’elettricità con le funzioni di misurazione
della potenza o di creazione del profilo di carico 60
8.1.2.6 Misurazioni superiori alla media in base al tempo
impiegato
8.1.3 Calcolo dell’emolumento totale di una commissione
Per commissione si intende la verificazione di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso man- dante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emo- lumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.1.1 e 8.1.2. numero di contatori per commissione emolumento iniziale emolumento per pezzo
1 fino a 10 900 10
11 fino a 20 300 70
21 fino a 40 500 60
più di 40 700 55
8.2 Verificazione dei trasformatori di misura induttivi a nucleo
indivisibile L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compo- ne dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.
8.2.1 Emolumento di base fr. 89.10
8.2.2 Supplementi
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:
8.2.2.1 Prova d’isolazione
tensione massima del materiale elettrico fino a 1,2 kV 35 oltre 1,2 kV fino a 36 kV 100 oltre 36 kV fino a 52 kV 200
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8.2.2.2 Misurazione del rapporto di trasformazione
tensione massima del materiale trasformatori di corrente e di trasformatori di tensione per elettrico tensione per il primo campo di ogni campo di misurazione misurazione supplementare fino a 1,2 kV 0 20 oltre 1,2 kV fino a 36 kV 60 30 oltre 36 kV fino a 52 kV 180 55
8.2.2.3 Supplemento per trasformatori di corrente
intensità di corrente primaria per il primo nucleo per ogni nucleo in più nominale fino a 800 A 0 20 oltre 800 A fino a 2000 A 70 35 oltre 2000 A fino a 5000 A 250 70
8.2.2.4 Grandezze nominali secondarie divergenti dai valori in base al tempo
normati convenzionali impiegato
8.2.3 Calcolo dell’emolumento totale di una commissione
Per commissione si intende la verificazione di trasformatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni trasformatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre
8.2.1 e 8.2.2.
numero di trasformatori per commissione emolumento iniziale emolumento per pezzo
1 fino a 3 0 100
4 fino a 9 50 85
10 fino a 18 200 70
più di 18 550 50
8.3 Verificazione di altri trasformatori di misura
L’emolumento per la verificazione di trasformatori diversi da quelli di cui alla cifra 8.2 è riscosso in base al tempo impiegato.
8.4 Procedura di controllo statistico per i contatori d’elettricità
8.4.1 Disposizioni generali
Gli emolumenti di cui alla cifra 8.4 sono fatturati all’utilizzatore. Se l’utilizzatore si fa rappresentare da un mandatario che funge da interlocu- tore esclusivo del laboratorio di verificazione e del METAS per il lotto in questione, gli emolumenti sono fatturati al mandatario. Se un lotto com- prende contatori di diversi utilizzatori rappresentati dallo stesso manda- tario, tutti gli emolumenti e le parti degli emolumenti a carico di questi utilizzatori sono fatturati al mandatario.
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8.4.2 Controllo dei campioni di un lotto
L’emolumento per il controllo dei campioni di un lotto è calcolato in base agli emolumenti di cui alla cifra 8.1. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento per il controllo dei campioni è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.
8.4.3 Formalità amministrative relative a un lotto
L’emolumento per le formalità amministrative relative a un lotto si com- pone dell’emolumento di base e di supplementi. Tale emolumento è dovuto ogni qualvolta è controllato un campione del lotto, a prescindere dal risultato del controllo.
8.4.3.1 Emolumento di base fr. 9000.00
Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, questo emolumento di base è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto. Se il METAS approva o ordina altre procedure almeno equivalenti sul piano statistico, in singoli casi esso può fissare un emolumento di base più basso.
8.4.3.2 Supplementi
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.4.3.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base: 8.4.3.2.1 Per ogni utilizzatore o mandatario 1.4 8.4.3.2.2 Per ogni utilizzatore o mandatario, se la notifica avviene prima del 1° gennaio del terzo anno successivo alla fabbricazione del contatore 4.5 8.4.3.2.3 In caso di impegno superiore alla media per le formalità amministrative relative al lotto (fatturazione solo con in base al tempo l’autorizzazione del METAS) impiegato
8.5 Parte da devolvere al METAS
8.5.1 per i contatori d’elettricità, per ogni verificazione per pezzo: 17 %
dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1
8.5.2 per i trasformatori di misura induttivi a nucleo per pezzo: 17 %
indivisibile, per ogni verificazione dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1
8.5.3 per trasformatori di misura diversi da quelli di cui per pezzo: 17 %
alla cifra 8.5.2, per ogni verificazione dell’emolumento in base al tempo impiegato (cifra 8.3)
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8.5.4 Per i contatori d’elettricità verificati secondo la procedura di controllo
statistico
8.5.4.1 Controllo dei campioni di un lotto: parte dell’emolumento da devolvere
di cui alla cifra 8.5.1 8.5.4.2 Formalità amministrative relative a un lotto, a prescindere dal risultato del controllo: 34 % dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.4.3.1
N. 12 Abrogato
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