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AS 2018 3255

AS 2018 3255

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 26 settembre 2018

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provve- dimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 settembre 20182.

26 settembre 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Prisca Grossenbacher

1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente del 27 settembre 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2018-2996 3255

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico RU 2018 con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Allegato (art. 3–6)

Stati membri e zone interessati

1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE

Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1282, GU L 239 del 24.9.2018, pag. 21.

Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione endemica

Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della deci- sione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca Romania Ungheria

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico RU 2018 con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca Ungheria

Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Lettonia Lituania Polonia Romania

Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia

2 Zone infette

Gli Stati membri dell’UE e le zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE3 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del (UE) 2018/1281 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio, versione della GU L 239 del 24.9.2018, pag. 18.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico RU 2018 con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone infette: Belgio

3 Zone di protezione e zone di sorveglianza

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE4 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/1280 della Commissione, del (UE) 2018/1280 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria, versione della GU L 239 del 24.9.2018, pag. 14.

Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone di protezione e zone di sorveglianza: Bulgaria

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

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