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AS 2018 3269

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)

Modifica del 16 marzo 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20171, decreta:

I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale3,

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese

Art. 2 cpv. 1 lett. a e 1bis 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispon- dente ad un anno civile: a. per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell’esercito né sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile; 1bis È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.

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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare. LF RU 2018

Art. 3 Inizio e durata dell’assoggettamento 1 L’assoggettamento alla tassa comincia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’as- soggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni. L’assoggettamento termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. 2 Per gli assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a che non prestano servizio di protezione civile, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello del reclutamento. Esso dura 11 anni. 3 Per gli assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a che prestano servizio di protezione civile, l’assoggettamento alla tassa inizia nel- l’anno successivo a quello in cui hanno iniziato la formazione di base nell’ambito del servizio di protezione civile. Esso dura 11 anni. 4 Per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all’arti- colo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio militare, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui hanno completato la scuola reclute, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto 25 anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare. 5 Per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all’arti- colo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio civile, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servi- zio civile è passata in giudicato, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto 25 anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio civile.

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a 1 Il servizio militare comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione militare. 3 Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente leg- ge: a. la partecipazione a corsi nell’ambito dell’istruzione tecnica premilitare, al tiro obbligatorio fuori servizio e al corso di tiro per ritardatari;

Art. 8 Servizio militare o civile non prestato 1 Se in un anno successivo a quello in cui ha assolto la scuola reclute l’obbligato al servizio militare non presta il servizio in modo completo, si considera che in tale anno il servizio militare non è stato prestato ai sensi della presente legge.

2 Se in un anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servizio

civile è passata in giudicato l’obbligato al servizio civile non presta almeno 26 giorni computabili di servizio, si considera che in tale anno il servizio civile non è stato prestato ai sensi della presente legge.

3 La tassa annuale non è dovuta per l’anno in cui l’obbligato al servizio non ha

potuto prestare il servizio in modo completo per uno dei seguenti motivi: a. per motivi militari, perché chiamato in servizio al fine di coprire il fabbiso- gno di specialisti nelle formazioni o di quadri nei servizi d’istruzione;

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b. per motivi legati al servizio civile, se nell’anno di assoggettamento alla tassa non sussisteva alcun obbligo di prestare servizio; e c. poiché sussisteva un pericolo per la sua salute a causa di un’epidemia o di un’epizoozia.

Inserire prima del titolo del capitolo secondo

Art. 9a Tassa d’esenzione finale 1 Le persone che prestano servizio militare o servizio civile sottoposte alla tassa secondo l’articolo 2 capoverso 1bis, nell’anno del proscioglimento versano una tassa d’esenzione finale se all’adempimento del totale obbligatorio dei giorni di servizio mancano loro più di 15 giorni di servizio militare computabili o più di 25 giorni di servizio civile computabili. 2 Per determinare se la tassa d’esenzione finale è dovuta, sono convertiti in giorni di servizio prestati: a. le tasse d’esenzione già versate; b. gli anni in cui non sussisteva l’assoggettamento alla tassa per uno dei motivi di cui agli articoli 4, 4a o 8 capoverso 3. 3 Le disposizioni della presente legge, ad eccezione del capitolo settimo, si applicano anche alla tassa d’esenzione finale.

Art. 15 cpv. 1

1 L’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha

prestato più della metà dei giorni di servizio computabili deve la metà della tassa.

Art. 19 cpv. 1 1 La tassa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio computabili che l’assoggettato ha prestato complessivamente sino alla fine dell’anno di assogget- tamento.

Art. 22 cpv. 3 3 Ogni Cantone istituisce un’autorità di ricorso indipendente dall’amministrazione. Esso può prevedere un’autorità di ricorso di seconda istanza. Come autorità cantona- le di ultima istanza designa un tribunale superiore.

Art. 24, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, 2 frase introduttiva, lett. k, l e m, nonché 4 1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si prestano gratuitamen- te assistenza amministrativa.

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2 Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono gratuitamente le notifiche op- portune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge: k. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; l. gli uffici cantonali e comunali preposti all’assistenza sociale; m. gli uffici del controllo abitanti dei Comuni. 4 Sono trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l’assoggettamento alla tassa, l’esen- zione dalla tassa nonché la tassazione, l’esazione e il rimborso della tassa, in partico- lare: a. le generalità; b. i dati dei controlli militari e del servizio civile; c. i dati della dichiarazione d’imposta; d. i dati patrimoniali; e. i dati riguardanti un’eventuale riduzione della tassa d’esenzione; f. i dati sulla salute.

Art. 25 cpv. 3 3 La tassa delle persone soggette all’obbligo militare che intendono partire all’estero è stabilita e riscossa prima dell’inizio del congedo all’estero.

Art. 26 Basi di tassazione 1 L’autorità di tassazione prende tutti i provvedimenti necessari all’accertamento dell’assoggettamento alla tassa e al calcolo della stessa. 2 La tassa è calcolata sulla base della tassazione relativa all’imposta federale diretta passata in giudicato. 3 Qualora non possa essere calcolata secondo il capoverso 2, la tassa è stabilita in base a una dichiarazione speciale secondo l’articolo 12 capoverso 2.

Art. 28 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo tedesco) e secondo periodo 1 … Questa indica il titolo giuridico dell’assoggettamento alla tassa, le basi di calco- lo, l’ammontare della tassa, l’eventuale riduzione della tassa, il termine di pagamen- to e i rimedi giuridici.

Art. 29, rubrica e cpv. 1 Decisione d’esenzione dalla tassa 1 L’autorità di tassazione, quando deve determinare se un assoggettato ha diritto all’esenzione dalla tassa per una durata superiore all’anno di assoggettamento, pren- de una decisione speciale.

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Art. 30 cpv. 1 1 Contro la decisione di tassazione e la decisione d’esenzione dalla tassa può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, un reclamo per iscritto al- l’autorità di tassazione.

Art. 31 cpv. 3 3 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giu- gno 20054 sul Tribunale federale.

Inserire prima del titolo del capitolo sesto

Art. 31a Sospensione dei termini Alle procedure di reclamo e di ricorso di cui agli articoli 30 e 31 non si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 22a della legge federale del 20 dicem- bre 19685 sulla procedura amministrativa.

Art. 32 cpv. 3 lett. b

3 La tassa scade in ogni caso:

b. all’atto della dichiarazione di fallimento a carico dell’assoggettato, solo per quanto riguarda le tasse degli anni precedenti alla dichiarazione di falli- mento;

Art. 35 cpv. 1 1 Per gli obbligati al servizio, la concessione e la proroga di un congedo per l’estero dal servizio militare o civile possono essere vincolate al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie.

Art. 38 cpv. 1 1 La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’an- no di assoggettamento.

4 RS 173.110 5 RS 172.021

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Titolo prima dell’art. 39 Capitolo settimo: Rimborso della tassa

Art. 39 1 La tassa pagata è rimborsata a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile.

2 La tassa è rimborsata:

a. su domanda dell’obbligato al servizio; o b. d’ufficio, se l’autorità competente viene a conoscenza della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio. 3 La domanda di rimborso può essere presentata all’autorità competente del Cantone che ha riscosso l’ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l’attestato della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio. 4 La decisione sul rimborso della tassa è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31. 5 Il diritto al rimborso e l’obbligo di rimborsare si prescrivono alla fine del quinto anno dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o civile. Sono escluse le tasse che alla fine del quinto anno dal proscioglimento non sono ancora state stabilite; in questo caso, il diritto al rimborso e l’obbligo di rimborsare si pre- scrivono cinque anni dopo che tutte le tasse sono state stabilite.

6 Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.

Art. 49, rubrica, cpv. 2 e 3 Entrata in vigore

2 e 3 Abrogati

II Disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2018 1 La tassa d’esenzione finale di cui all’articolo 9a è riscossa per la prima volta sugli obbligati al servizio che sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio l’anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente modifica. 2 Alle procedure di reclamo e di ricorso pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 luglio 20186.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20197.

14 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

6 FF 2018 1251 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata l’11 settembre 2018.

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