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AS 2018 3277

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del 5 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese

Art. 5 cpv. 3

3 Le indicazioni sulla capacità finanziaria sono definite nell’allegato 1.

Art. 5a Garanzie finanziarie per i gestori dell’infrastruttura (art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)

L’UFT può autorizzare un gestore dell’infrastruttura a esigere da un’impresa di trasporto ferroviario una garanzia finanziaria sotto forma di pagamento anticipato o di garanzia bancaria per i prezzi delle tracce concernenti i due mesi successivi, se l’impresa di trasporto ferroviario non dispone di una garanzia bancaria o di una fideiussione di cui all’allegato 1 numero 4 e: a. è in mora rispetto a due scadenze fra cui intercorre un periodo di almeno 30 giorni; b. richiede nuovamente l’accesso alla rete dopo che il gestore dell’infrastruttura ha denunciato per mora la convenzione sull’accesso alla rete; o c. secondo una valutazione della solvibilità effettuata da un organismo di veri- fica indipendente è molto probabile che non paghi il prezzo della traccia en- tro i termini.

1 RS 742.122

2017-1896 3277

Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2018

Art. 5b Ex art. 5a

Art. 9a, rubrica e cpv. 3 Contenuto

3 Abrogato

Art. 9b Obblighi dei gestori dell’infrastruttura 1 Nel predisporre un nuovo piano di utilizzazione della rete, i gestori dell’infra- struttura adeguano, se del caso, i piani di utilizzazione della rete esistenti.

2 Pubblicano il piano di utilizzazione della rete in forma elettronica.

Art. 11b cpv. 2–6 2 Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori concessionario, il gestore dell’infrastruttura definisce il servizio sostituti- vo e le deviazioni. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari adeguati vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari.

3 Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.

4 Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell’infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo di quello ferroviario. Le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi. 5 Nel rimanente traffico il gestore dell’infrastruttura indennizza le imprese di tra- sporto ferroviario per i costi supplementari delle prestazioni chilometriche connesse con la deviazione. L’UFT disciplina il calcolo dell’indennizzo. 6 Se non annuncia tempestivamente la chiusura di una tratta, il gestore dell’infra- struttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L’UFT disciplina il calcolo dell’importo forfettario.

Art. 14 cpv. 4 primo periodo 4 Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più di tre giorni, il gestore dell’infrastruttura determina la quota di traffico merci detenuta dalle diverse imprese di trasporto ferroviario sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa. …

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2018

Art. 19d cpv. 2 2 La rimunerazione in caso di disdetta corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori: a. 0,2 in caso di rinuncia con preavviso superiore a 60 giorni; b. 0,5 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 60 e 31 giorni; c. 0,7 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 30 e 5 giorni; d. 0,8 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 4 giorni e le 24 ore pre- cedenti la partenza prevista; e. 1 in caso di rinuncia durante le 24 ore precedenti la partenza prevista; f. 2 in caso di rinuncia dopo l’ora di partenza prevista.

Art. 19e e 19f Abrogati

Art. 20 cpv. 1bis e 5 1bis Nel traffico viaggiatori concessionario, per il calcolo del contributo di copertura sono determinanti i proventi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle preno- tazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli. 5 Se il contributo di copertura è fissato nell’ambito di una vendita all’asta di cui all’articolo 12c capoverso 2 lettera c, è dovuto l’importo così stabilito.

Art. 20a cpv. 1, 3 e 4 1 L’UFT stabilisce il prezzo dell’energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura in modo che, complessivamente, non ne risultino costi non coper- ti. Tiene conto dei risultati degli anni precedenti. 3 Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con appositi dispositivi installati sui veicoli. Per questi dispositivi devono disporre di un certificato di conformità rilasciato sulla base di una valutazione della conformità effettuata da un organismo notificato. Se lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie non misurano il consumo di energia elettrica con questi dispositivi, dal 1° gennaio 2020 il gestore dell’infrastruttura applica un supplemento del 25 per cento al valore di riferimento forfettario stabilito per la categoria di treno corrispondente. L’UFT stabilisce i valori di riferimento forfettari in base ai valori medi misurati per ogni categoria di treno.

4 Per le corse con veicoli motore d’epoca non è applicato alcun supplemento.

2 RS 742.141.1

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2018

Art. 22 cpv. 1 lett. e 1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili (art. 10): e. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua ed energia elettrica, eli- minazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto;

II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

5 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2018

Allegato 2 (art. 19a cpv. 6)

Tronchi di confine

1. Basel Bad Bf – confine (– Weil am Rhein)

2. Basel Bad Bf – confine (– Basel Bad Rbf)

3. Basel Bad Bf – confine d’infrastruttura BEV3/FFS – Basel SBB PB4/RB5

4. Basel RB-Nordkopf – Basel St. Jakob – Basel GB6 – Basel SBB

5. Basel Bad Bf – confine (– Grenzach)

6. Basel Bad Bf – confine (– Lörrach)

7. (Kreuzlingen –) confine d’infrastruttura FFS/BEV – confine (– Konstanz)

8. (Kreuzlingen Hafen –) confine d’infrastruttura FFS/BEV – confine (– Kon-

stanz)

9. Schaffhausen – confine (– Gottmadingen)

10. Schaffhausen – confine (– Erzingen [Baden])

11. St. Margrethen – confine (Austria)

12. Buchs SG – confine (Principato del Liechtenstein)

13. Basel SBB – Basel St. Johann – confine (Francia)

14. Vallorbe – confine (Francia)

15. Genève-La Praille – La Plaine – confine (Francia)

16. Genève-Cornavin – La Plaine – confine (Francia)

17. Chiasso Smistamento – confine (Italia)

3 BEV: proprietà delle ferrovie federali tedesche

4 PB: stazione viaggiatori

5 RB: stazione di smistamento

6 GB: stazione merci

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