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AS 2018 3283

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 29 agosto 2018

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione delle risoluzioni 2018-I-9, 2018-I-10, 2018-I-11 e 2018-I-12 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:

I Il regolamento di polizia del 1° dicembre 19932 per la navigazione sul Reno è modi- ficato dalle prescrizioni seguenti: Art. 1.01 lett. ad, ae e af Art. 1.07 n. 2–6 Art. 1.10 n. 1 lett. ac, ad e ae Art. 2.06 Art. 3.14 n. 7 Art. 4.07 n. 2, 2a e 4 Art. 6.28 n. 10–13 Art. 7.07 n. 2 lett. b Art. 7.08 Art. 8.11 Art. 10.01 n. 3

gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scari- cato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in te- desco o francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règle- ment de police pour la navigation du Rhin (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Navigazione sul Reno. R di polizia RU 2018

Art. 12.01 n. 1 lett. b, n. 5 lett. b e n. 10 Art. 15.06–15.09 Allegato 3 schizzi 62 e 66 Allegato 7 tavola A. 9

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2018.

29 agosto 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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