AS 2018 3311
AS 2018 3311
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 13 dicembre 2013 (RU 2013 5359; RS 142.312)
Art. 20 lett. f Invece di: La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le indennità versate per la durata della procedura secondo l’articolo 111c LAsi. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvi- soria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui: f. è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 o 43 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è ver- sata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
Leggasi: La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le indennità versate per la durata della procedura secondo l’articolo 111c LAsi. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente
2018-2959 3311
O2 sull’asilo. Correzione RU 2018
l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvi- soria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui: f. è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in mate- ria di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capo- verso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un per- messo. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In pre- senza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
2 ottobre 2018 Cancelleria federale