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AS 2018 3319

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 14 settembre 2018

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 1° ottobre 20101 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

Art. 7 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

2018-2305 3319

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4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 10 cpv. 1 e 4 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro. 4 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Art. 24 cpv. 2 e 4

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base;

5 Il piano del 1° ottobre 2010 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.amin.ch > Professioni A–Z.

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b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2018.

14 settembre 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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