AS 2018 3443
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
del 17 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione di averi, fatte salve le normali operazioni amministrative ef- fettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse eco- nomiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la loca- zione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
RS 946.231.157.5 1 RS 946.231
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Sezione 2: Misure coercitive
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposi- zione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze, può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. evitare casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. onorare crediti oggetto di una misura o una sentenza giudiziaria, amministra- tiva o arbitrale; d. fornire aiuti umanitari; oppure e. tutelare interessi svizzeri.
Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati; b. per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali, a conferen- ze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Myanmar; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.
Art. 4 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Myanmar o per un uso in Myanmar, di materiale d’armamento d’ogni genere, com-
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presi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilita- ri, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Myanmar o per un uso in Myanmar, dei beni di cui all’allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna. 3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione o la messa a disposizione di assistenza tecnica in relazione con le attività militari in Myanmar nonché la fornitura, la vendita, il transito, la fabbrica- zione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4 D’intesa con i competenti uffici del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai
divieti di cui ai capoversi 1–3 per: a. equipaggiamenti militari non letali o beni non letali menzionati nell’allegato 2, esclusivamente destinati a scopi umanitari e di protezione, oppure a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Con- federazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi; b. beni destinati a operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera; c. dispositivi e materiale utilizzati nelle operazioni di sminamento; d. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresen- tanti dei mass media o del personale umanitario; e. la messa a disposizione di mezzi e aiuti finanziari nonché di assistenza tec- nica in relazione con le lettere a‒d. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.
Art. 5 Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Myanmar o per un uso in Myanmar, di apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 3 destinati a operare controlli o intercetta- zioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche. 2È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari in relazione alla vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione, l’impiego, l’utilizzo o l’aggiornamento di beni di cui al capoverso 1.
2 RS 946.202 3 RS 514.51
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3 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di comuni- cazioni telefoniche o via Internet a persone o organizzazioni in Myanmar o a qual- siasi persona o entità che agisce per loro conto. 4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20164 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché sia accertato che i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione sulle comunicazioni via Internet o tele- foniche.
Art. 6 Divieto concernente i beni a duplice impiego 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 OBDI5, inclusi tecnologie e software a destinazione del Myan- mar, qualora tali beni: a. siano in parte o interamente destinati a fini militari; oppure b. siano destinati a un utilizzatore finale militare, alla guardia di frontiera o alle forze armate del Myanmar. 2 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e l’assistenza tecnica concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
Art. 7 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato adempiere richieste delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene diretta- mente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza o dall’ordinanza del 28 giugno 20066 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar: a. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 1; b. il governo del Myanmar; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni in Myanmar; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni operanti su incarico o in favore di una persona, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a‒c.
Art. 8 Divieto concernente determinati servizi di formazione 1 Sono vietate la formazione militare o paramilitare delle forze armate e delle guar- die di frontiera del Myanmar nonché la cooperazione militare con esse.
4 RS 946.202.1 5 RS 946.202.1 L’allegato 2 OBDI è consultabile all’indirizzo: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni. 6 RU 2006 2759, 2008 4549, 2012 2885
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2 Il divieto di cui al capoverso 1 non vale per la formazione e la collaborazione al fine di sostenere il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del diritto internazionale inclusa la legislazione internazionale sui diritti umani in Myanmar.
Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 9 Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 2 e 4–8.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui
all’articolo 3. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle doga- ne. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 10 Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a
conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 11 Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–8 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 10 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 12 Pubblicazione La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
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Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 28 giugno 20067 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie Gli articoli 5 capoversi 1‒3 e 6 non si applicano ad affari concordati in via contrat- tuale prima del 17 ottobre 2018.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 2018 alle ore 18.008.
17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 RU 2006 2759, 2008 4549, 2012 2885 8 Pubblicazione urgente del 17 ott. 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno
2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 19 (art.. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 7 lett. a e 12)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
9 Il presente allegato non è pubblicato nella RU. Il testo dell’allegato può essere ordinato presso la SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultato all’indirizzo: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Control- li all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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Allegato 2 (art.. 4 cpv. 2 e 4 lett. a)
Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
1 Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del
25 febbraio 199810 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 ODBI11.
2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e
negli allegati 3 e 5 OBDI.
3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per
la lotta antincendio:
3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati
a fini antisommossa;
3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al
fine di respingere gli assalti;
3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate,
incluse macchine edili con protezione balistica;
3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di
prigionieri o detenuti;
3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barrie-
re mobili;
3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 2.1–2.5, appositamente progettati
a fini antisommossa.
4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate
nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:
4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplo-
sioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di inne- sco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industria- li, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
4.2 carica esplosiva a taglio lineare;
4.3 le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
a. amatolo, b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto), c. nitroglicole, d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN), e. cloruro di picrile, f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
10 RS 514.511 11 RS 946.202.1 L’allegato 3 OBDI può essere consultato all’indirizzo www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli alle esportazioni e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
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5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati nel numero ML 13
dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sporti- ve o a fini di sicurezza e di lavoro:
5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli
attacchi all’arma bianca;
5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti anti-
sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli
menzionati nel numero ML 14 dell’allegato 3 OBDInonché relativi pro- grammi informatici appositamente progettati.
7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-
che e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
8 Filo spinato a lame di rasoio.
9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza
superiore a 10 cm non menzionati nel numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli men-
zionati nel presente elenco. 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli menzionati nel presente elenco.
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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1)
Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
1. Elenco delle apparecchiature
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti. – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligen- ce per la conservazione dei dati. – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze. – Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni sa- tellitari. – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici. – Apparecchiature per il riconoscimento vocale e la relativa elaborazione. – Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identifi- care quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono at- tribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un ab- bonato mobile (come l’IMSI) ma serve anche per instradare le chiamate tramite l’abbonato. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore interna- zionale di apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e al- cuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete. – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (Short Messa- ge System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto),
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UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata). – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Di- namyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS). – Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici. – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi. – Apparecchiature per motori di trattamento semantico. – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e stan- dard.
2. Software per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle
apparecchiature di cui al numero 1
3. Tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle
apparecchiature di cui al numero 1 Le apparecchiature, i software e le tecnologie delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui ri- spondano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari». Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
4. Eccezioni
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: 4.1 i software progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente di- sponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
1. in contanti,
2. per corrispondenza,
3. per transazione elettronica,
4. su ordinazione telefonica;
4.2 i software di pubblico dominio.
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