AS 2018 3467
Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)
Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)
Modifica del 15 giugno 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale dell’11 ottobre 20172, decreta:
I L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Verbali e altri documenti delle commissioni
Art. 5a Classificazione 1 I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti. 2 Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l’autore ha classificato il docu- mento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all’articolo 8 capoversi 3–6.
Art. 6 cpv. 5 Abrogato
2017-2312 3467
O sull’amministrazione parlamentare (Diverse modifiche del diritto parlamentare) RU 2018
2 I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4. 2bis I membri delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20034 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Rego- lamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20035 hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell’altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omo- loga). 2ter I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.
3 Abrogato
Art. 6b cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso in Extranet ai verbali:
b. concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all’articolo 10 nume- ri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20036 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20037;
Art. 6c Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet 1 Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b). 2 Il collaboratore personale è tenuto al segreto d’ufficio conformemente all’articolo
8 LParl.
3 Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collabora- tore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi: a. cognome e nome; b. altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi; c. indirizzo; d. numero d’assicurato AVS. 4 I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso 3 lettere a e b.
4 RS 171.13 5 RS 171.14 6 RS 171.13 7 RS 171.14
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Art. 8, rubrica, cpv. 1 e 3–6 Altri documenti 1 Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elet- tronica e il diritto di consultarli.
3 La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al
capoverso 1 sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immedia- tamente dopo aver concluso le deliberazioni a destinazione della Camera, la com- missione valuta in particolare se determinati documenti siano essenziali per com- prendere le sue proposte.
4 Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 l’autore del docu-
mento è sentito.
5 La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l’approvazione dell’autore:
a. documenti che la commissione ha ottenuto grazie ai propri diritti di informa- zione e di consultazione nell’ambito della politica estera (art. 152 LParl); b. documenti che, conformemente all’articolo 150 capoverso 2 LParl, la com- missione non ha il diritto di esigere. 6 Se tra la commissione e il Consiglio federale vi è disaccordo sul fatto che un do- cumento rientri fra quelli di cui al capoverso 5, è determinante il parere del Consi- glio federale. Nel caso di una commissione di vigilanza, è tuttavia questa a decidere in via definitiva.
Art. 8a Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibi- lità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell’alta vigilanza nonché l’accesso a tali documenti.
Art. 9 Verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl Gli articoli 4–8 si applicano per analogia ai verbali e agli altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.
Art. 10 cpv. 2
2 Con il consenso delle Commissioni della gestione, l’OPCA può effettuare, su
mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall’Amministrazione fede- rale e il loro utilizzo nei processi decisionali.
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Titolo prima dell’art. 12 Sezione 5: Registrazione e diffusione dei dibattiti parlamentari
Art. 14 Trasmissione in diretta I dibattiti delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono trasmessi in diretta pubblicamente. Le riprese sono messe a disposizione dei terzi e possono essere da questi ritrasmesse in diretta.
4 Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle com- missioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli arti-
Art. 27 cpv. 1 lett. d 1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro: d. del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle fi- nanze.
II L’ordinanza dell’Assemblea federale del 28 settembre 20129 sulle relazioni interna- zionali del Parlamento è modificata come segue:
Art. 9a Registro pubblico delle trasferte ufficiali all’estero dei parlamentari 1 I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all’estero che i parlamentari compiono a spese dell’Assemblea federale in virtù della presente or- dinanza.
2 Il registro contiene i seguenti dati:
a. l’elenco delle trasferte, con indicazione dell’organo responsabile, del moti- vo, della destinazione e del nome dei parlamentari che vi partecipano; b. i costi annuali delle trasferte per ogni organo.
8 Nella versione del 16 marzo 2018.
9 RS 171.117
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III La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 15 giugno 2018 Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 2 dicembre 2019.
2 Gli articoli 6b capoverso 1, frase introduttiva e lettera b, 10 capoverso 2, 14, non-
ché 27 capoverso 1 lettera d (cifra I) entrano in vigore il 26 novembre 2018.
10 settembre 2018 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale
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