AS 2018 3503
Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione
Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione
del 28 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19321 sull’alcool, ordina:
Art. 1 Ripartizione 1 Dal capitale proprio della Regìa federale degli alcool è versato alla Confederazione un importo di 60 milioni di franchi. 2 Tale importo è impiegato per il finanziamento dei contributi federali all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione per l’invalidità.
Art. 2 Versamento Il versamento è effettuato il 30 novembre 2018.
Art. 3 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 29 gennaio 19984 concernente i prezzi dell’acquavite e
dell’alcool venduti dalla Regìa federale degli alcool;
2. l’ordinanza del 12 maggio 20105 concernente la ripartizione del capitale del-
la Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione.
RS 689.3 4 RU 1998 886 5 RU 2010 2171
2018-2072 3503
Ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore RU 2018 della Confederazione. O
Art. 4 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 17 febbraio 20106 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Art. 29a lett. a Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018 Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre
20167 della LAlc8:
a. l’AFD svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol; b. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e rela- tivi alla sua attività commerciale precedente.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.
28 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 172.215.1 7 RU 2017 777 8 RS 680
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