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AS 2018 3519

AS 2018 3519

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 27 settembre 2018

L’Ufficio federale dell’ambiente, visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.10 numero 2.2 capoverso 6,

2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza

del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ordina:

I Gli allegati 1.17, 2.10, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla ridu- zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

27 settembre 2018 Ufficio federale dell’ambiente: Marc Chardonnens

1 RS 814.81

2018-2108 3519

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2018

Allegato 1.17 (art. 3)

Titolo, nota a piè di pagina

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/20062

N. 5 cpv. 1, N. di registrazione 23–31 e 1bis

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

23. Formaldeide, prodotti Cancerogeno 1° novembre – –

di reazione oligome- (categoria 1B) 2021 rica con anilina (MDA tecnico) n. CE: 500-036-1 n. CAS: 25214-70-4

24. Acido arsenico Cancerogeno 1° novembre – –

n. CE 231-901-9 (categoria 1A) 2021 n. CAS 7778-39-4

25. Bis(2-metossietil) Tossico per la 1°novembre – –

etere riproduzione 2021 (diglime) (categoria 1B) n. CE 203-924-4 n. CAS 111-96-6

26. 1,2-dicloroetano Cancerogeno 1° febbraio – –

(EDC) (categoria 1B) 2021 n. CE 203-458-1 n. CAS 107-06-2

27. 2,2′-dicloro-4,4′- Cancerogeno 1° febbraio – –

metilendianilina (categoria 1B) 2021 (MOCA) n. CE 202 918-9 n. CAS 101-14-4

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/999, GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7.

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N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

28. Tris(cromato) di Cancerogeno 1°aprile 2023 – –

dicromo (categoria 1B) n. CE 246-356-2 n. CAS 24613-89-6

29. Cromato di stronzio Cancerogeno 1° aprile 2023 – –

n. CE 232-142-6 (categoria 1B) n. CAS 7789-06-2

30. Idrossiottaosso- Cancerogeno 1° aprile 2023 – –

dizincatodicromato di (categoria 1A) potassio n. CE 234-329-8 n. CAS 11103-86-9

31. Ottaidrossocromato Cancerogeno 1° aprile 2023 – –

di pentazinco (categoria 1A) n. CE 256-418-0 n. CAS 49663-84-5

1bis Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7, 10–12, nonché 14 e 15 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° maggio 2021 per gli impieghi seguenti: a. produzione di un pezzo di ricambio destinato alla riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, il cui funzionamento non è possibile senza l’impiego di questo pezzo di ricambio; b. riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, la cui riparazione è possibile soltanto con l’impiego di questa sostanza;

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Allegato 2.10 (art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 2.2 cpv. 5 lett. a

2.2 Deroghe

5 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una

deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:20173 senza impie- gare un prodotto refrigerante stabile nell’aria;

3 Le norme sono disponibili presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV),

Bürglistr. 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Possono essere consultate presso l’UFAM, Worblenthalstr. 68, 3063 Ittigen.

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE4, alle condizioni ivi specificate;

4 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2096, GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24.

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Allegato 2.18 (art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

N. 3 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina

3 Deroghe

1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE5 per le applicazioni ivi riportate.

5 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettri- che ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2018/742, GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112.

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