AS 2018 3519
AS 2018 3519
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 27 settembre 2018
L’Ufficio federale dell’ambiente, visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.10 numero 2.2 capoverso 6,
2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza
del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ordina:
I Gli allegati 1.17, 2.10, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla ridu- zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.
27 settembre 2018 Ufficio federale dell’ambiente: Marc Chardonnens
1 RS 814.81
2018-2108 3519
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2018
Allegato 1.17 (art. 3)
Titolo, nota a piè di pagina
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/20062
N. 5 cpv. 1, N. di registrazione 23–31 e 1bis
5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie
1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».
N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione
23. Formaldeide, prodotti Cancerogeno 1° novembre – –
di reazione oligome- (categoria 1B) 2021 rica con anilina (MDA tecnico) n. CE: 500-036-1 n. CAS: 25214-70-4
24. Acido arsenico Cancerogeno 1° novembre – –
n. CE 231-901-9 (categoria 1A) 2021 n. CAS 7778-39-4
25. Bis(2-metossietil) Tossico per la 1°novembre – –
etere riproduzione 2021 (diglime) (categoria 1B) n. CE 203-924-4 n. CAS 111-96-6
26. 1,2-dicloroetano Cancerogeno 1° febbraio – –
(EDC) (categoria 1B) 2021 n. CE 203-458-1 n. CAS 107-06-2
27. 2,2′-dicloro-4,4′- Cancerogeno 1° febbraio – –
metilendianilina (categoria 1B) 2021 (MOCA) n. CE 202 918-9 n. CAS 101-14-4
2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/999, GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7.
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N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione
28. Tris(cromato) di Cancerogeno 1°aprile 2023 – –
dicromo (categoria 1B) n. CE 246-356-2 n. CAS 24613-89-6
29. Cromato di stronzio Cancerogeno 1° aprile 2023 – –
n. CE 232-142-6 (categoria 1B) n. CAS 7789-06-2
30. Idrossiottaosso- Cancerogeno 1° aprile 2023 – –
dizincatodicromato di (categoria 1A) potassio n. CE 234-329-8 n. CAS 11103-86-9
31. Ottaidrossocromato Cancerogeno 1° aprile 2023 – –
di pentazinco (categoria 1A) n. CE 256-418-0 n. CAS 49663-84-5
1bis Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7, 10–12, nonché 14 e 15 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° maggio 2021 per gli impieghi seguenti: a. produzione di un pezzo di ricambio destinato alla riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, il cui funzionamento non è possibile senza l’impiego di questo pezzo di ricambio; b. riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, la cui riparazione è possibile soltanto con l’impiego di questa sostanza;
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Allegato 2.10 (art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 2.2 cpv. 5 lett. a
2.2 Deroghe
5 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una
deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:20173 senza impie- gare un prodotto refrigerante stabile nell’aria;
3 Le norme sono disponibili presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV),
Bürglistr. 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Possono essere consultate presso l’UFAM, Worblenthalstr. 68, 3063 Ittigen.
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Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina
5.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:
a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE4, alle condizioni ivi specificate;
4 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2096, GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24.
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Allegato 2.18 (art. 3)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
N. 3 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina
3 Deroghe
1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:
c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE5 per le applicazioni ivi riportate.
5 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettri- che ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2018/742, GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112.