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AS 2018 3531

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Modifica del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 922 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, com- preso tra 922 e 23 050 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi

meno di 550 000 922 – 550 000 980 98 1 750 000 3 332 147

8 400 000 e oltre 23 050 –

1 RS 831.111

2018-2232 3531

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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