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AS 2018 3535

Ordinanza 19 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Ordinanza 19 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: a. 19 450 franchi per le persone sole; b. 29 175 franchi per i coniugi; c. 10 170 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza 15 del 15 ottobre 20142 sull’adeguamento delle prestazioni complemen- tari all’AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 831.304 1 RS 831.30 2 RU 2014 3341

2018-2233 3535

Adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI. O 19 RU 2018

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