Lexipedia

AS 2018 3539

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:

Art. 36 cpv. 1 1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 500 17 300 0,242 17 300 20 900 0,248 20 900 23 300 0,254 23 300 25 700 0,260 26 700 28 100 0,265 28 100 30 500 0,271 30 500 32 900 0,283 32 900 35 300 0,294 35 300 37 700 0,206 37 700 40 100 0,317 40 100 42 500 0,329 42 500 44 900 0,340 44 900 47 300 0,358 47 300 49 700 0,375 49 700 52 100 0,392