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AS 2018 3549

AS 2018 3549

Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)

Modifica del 16 marzo 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20172, decreta:

I L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 16e Sezione 9: Sistemi d’informazione e valutazioni

Art. 16e Sistemi d’informazione 1 I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d’informazione per valutare i dati ai fini dell’adempimento dei compiti dell’Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento. 2 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati in partico- lare dati provenienti dai sistemi d’informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni. 3 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d’informazione possono essere correlati:

2017-2545 3549

O sull’amministrazione parlamentare RU 2018

a. dati dell’Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito confor- memente alle disposizioni vigenti nell’Amministrazione federale in materia di protezione dei dati e delle informazioni e l’unità amministrativa compe- tente accordi l’accesso a questi dati; b. dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e pri- vate. 4 Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle com- missioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli arti-

Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell’Amministrazione federale 1 La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valuta- zioni. 2 Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l’accesso ai sistemi d’in- formazione e alle valutazioni. Definisce l’estensione dell’accesso.

II La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore della presente ordi- nanza dell’Assemblea federale.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2018.

10 settembre 2018 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale

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