AS 2018 3551
Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione
Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 21 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 35b, 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4,
56 capoverso 3, 59c capoverso 4, 65, 140l e 141 della legge del 25 giugno 19542
sui brevetti (LBI); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI),
Sostituzione di espressioni 1 In tutto l’atto normativo «legge» è sostituito, con i necessari adeguamenti gram- maticali, con «LBI». 2 Negli articoli 45f capoversi 4 e 5 nonché capoverso 7 lettera b, 45g capoversi 3 e 4, 59c capoverso 1, 112a capoverso 1, 112b capoversi 1 e 3 e 112c capoverso 1 «depositante» è sostituito con «richiedente».
Art. 3 cpv. 3 3 La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24), del certificato (art. 127c cpv. 1), della proroga del certificato (art. 127c cpv. 2) o del certificato pediatrico (art. 127w) non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.
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Art. 4 cpv. 5 5 I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficia- le; sono fatti salvi gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3, 75 capoverso 4 e 127p capoverso 3.
Art. 5, rubrica Pluralità di depositanti
Art. 8a cpv. 2 2 È iscritta quale mandatario nel registro di cui all’articolo 93 la persona autorizzata dal depositante o dal titolare del brevetto a presentare a suo nome tutte le dichiara- zioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LBI o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.
Art. 14 cpv. 1 lett. j (concerne soltanto il testo francese) nonché cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)
Art. 15 cpv. 1
1 La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 LBI) contiene
l’indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l’inoltro della domanda di reintegrazione l’atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione è conside- rata irricevibile.
Art. 16 cpv. 2 2 Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l’IPI assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l’IPI respinge definitivamente la domanda. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare delle osservazioni, entro un termine adeguato, sul rifiuto previsto.
Art. 18b cpv. 1 1 Una domanda di brevetto per la quale non è stata pagata in tempo una tassa annua- le esigibile è considerata irricevibile; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro.
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Qualora una domanda sia ritirata o respinta nella sua totalità o sia considerata irricevibile, l’IPI restituisce le tasse seguenti:
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2 Se un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro, la tassa annuale è restituita.
Art. 24 cpv. 2 lett. b
2 La richiesta deve inoltre contenere:
b. se vi sono più depositanti, la designazione del destinatario;
Art. 35 cpv. 3 3 Se la menzione dell’inventore non è presentata in tempo utile, l’IPI considera la domanda di brevetto irricevibile.
Art. 45f cpv. 5 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 45g cpv. 1 e 2 1 Per accedere a un campione, il richiedente deve impegnarsi nei confronti del depo- sitante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell’effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione. 2 Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettua- to da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al richiedente una tale dichiarazione d’impegno.
Art. 46a cpv. 1 e 3 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 48c cpv. 3 3 In caso di inosservanza del termine per la presentazione dell’estratto, la domanda è considerata irricevibile.
Art. 50 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 54 cpv. 4 4 L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell’articolo 53 la domanda di brevetto sia anco- ra pendente presso l’IPI. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta
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e la ricerca non abbia ancora avuto inizio, l’IPI non elabora alcun rapporto e restitui- sce la tassa di ricerca.
Art. 60c lett. a L’IPI non pubblica il fascicolo della domanda: a. se la domanda è considerata irricevibile, definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;
Art. 62a cpv. 2 2 Se la domanda più recente è considerata irricevibile, definitivamente ritirata o respinta, l’esame relativo al contenuto è ripreso.
Art. 63 cpv. 3 3 Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 LBI solo su richiesta del depositante.
Art. 64 cpv. 6 e 7 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 67 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 74 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco e il testo francese
Art. 75 cpv. 4
4 Qualora un documento addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una
lingua ufficiale né in inglese, l’IPI può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l’IPI non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.
Art. 86 Restituzione della tassa d’opposizione 1 Se l’opposizione è accolta, la tassa d’opposizione è di norma restituita all’oppo- nente; se l’opposizione è accolta parzialmente, la tassa d’opposizione è di norma restituita in proporzione. 2 Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l’IPI può rinunciare alla restitu- zione della tassa d’opposizione, segnatamente se l’opponente ha intenzionalmente ritardato la procedura.
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Art. 90 cpv. 2 2 Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto conside- rate irricevibili, ritirate o respinte.
Art. 92 cpv. 2 2 Conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto consi- derate irricevibili, ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal momento in cui le domande sono state considerate irricevibili, ritirate o respinte, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.
Art. 94 cpv. 3 3 L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giudi- ca utili.
Art. 108 cpv. 2 2 Su domanda e previa restituzione delle spese, l’IPI fa copie su carta dei dati pub- blicati esclusivamente in forma elettronica.
Art. 112b cpv. 2 2 Esso comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Sviz- zera o all’estero della merce ritenuta.
Art. 112d cpv. 2 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.
Art. 124 cpv. 3 3 Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI) entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora non abbia indicato un recapito entro tale termine, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per farlo. Se tale termine non è rispettato, l’IPI considera la domanda irricevi- bile.
Art. 125a cpv. 2 2 Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1, l’IPI assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine supplementare non è rispettato, l’IPI considera la domanda irricevibile.
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Titolo prima dell’art. 127a Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali Capitolo primo: Campo d’applicazione
Art. 127a 1 Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati). 2 Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi. 3 Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.
Titolo prima dell’art. 127b Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione
Art. 127b Contenuto della domanda e tassa
1 La domanda di rilascio del certificato deve contenere:
a. la relativa richiesta; b. una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale conte- nente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato; c. una copia dell’informazione sul medicinale approvata dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 2 La domanda di proroga della durata di protezione del certificato deve contenere:
a. la relativa richiesta; b. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI); c. la conferma dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera a LBI; d. la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presen- tata una domanda di questo tipo più datata di quella svizzera. 3 La tassa per il deposito del certificato e la tassa per la domanda di proroga della durata di protezione del certificato devono essere pagate entro il termine fissato dall’IPI.
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Art. 127c cpv. 1 lett. e e f, nonché 2
1 La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti:
e. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b; f. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione. 2 La richiesta di proroga della durata di protezione del certificato deve contenere in aggiunta i dati seguenti: a. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale conte- nente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI); b. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente; c. se la domanda di proroga della durata di protezione del certificato non è pre- sentata insieme alla domanda di rilascio del certificato, il numero della domanda di rilascio del certificato o del certificato rilasciato e i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b.
Art. 127d Pubblicazione dei dati delle domande
1 Per le domande di rilascio del certificato sono pubblicati i dati seguenti:
a. numero della domanda; b. nome o ditta e indirizzo del depositante; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b; h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione. 2 Per le domande di proroga della durata di protezione del certificato sono pubblicati in aggiunta i dati seguenti: a. data dell’inoltro della domanda; b. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale conte- nente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI); c. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente.
3 La pubblicazione avviene una volta concluso l’esame giusta l’articolo 127e.
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Titolo prima dell’art. 127e Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione
Art. 127e cpv. 2 e 3 2 Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere la domanda.
3 Se il termine non è rispettato, l’IPI considera la domanda irricevibile.
Art. 127f Esame delle condizioni per il rilascio del certificato o per la proroga della durata di protezione 1 L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato secon- do gli articoli 140b e 140c capoversi 2 e 3 LBI. 2 In caso di richiesta di proroga della durata di protezione del certificato, l’IPI esa- mina se sono soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 140n LBI. 3 Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l’IPI respinge la domanda.
Titolo prima dell’art. 127g Capitolo 4: Rilascio del certificato e proroga della durata di protezione
Art. 127g
1 Il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.
2 Sono pubblicati i dati seguenti:
a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda di rilascio del certificato; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b; h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione; i. data della scadenza della durata di protezione del certificato. 3 La proroga della durata di protezione avviene mediante iscrizione nel registro dei brevetti.
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4 In aggiunta a quelli di cui al capoverso 2 sono pubblicati anche i dati seguenti:
a. data dell’inoltro della domanda di proroga della durata di protezione; b. data della scadenza della proroga della durata di protezione del certificato; c. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale conte- nente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI); d. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente.
Titolo prima dell’art. 127h Capitolo 5: Pubblicazione
Art. 127h In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione, di revoca della proroga, di estinzione anticipata del certificato nonché di dichiarazione di nullità o sospensione di quest’ultimo, in aggiunta ai dati di cui all’articolo 127g l’IPI pubblica anche la data del rigetto, della revoca, dell’estinzione anticipata, della dichiarazione di nullità o della sospensione.
Art. 127i cpv. 2
2 È a disposizione di chiunque desideri consultarlo.
Art. 127k cpv. 2 lett. g‒i e o‒r, nonché 3 e 4
2 Sono iscritti i dati seguenti:
g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b; h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione; i. data del rilascio o della proroga della durata di protezione del certificato; o. cambiamenti riguardanti il mandatario, inclusi i cambiamenti di domicilio o di sede; p. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale conte- nente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI); q. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente; r. data della revoca. 3 L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giu- dica utili.
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4 Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.
Art. 127l cpv. 3‒5
3 Se la domanda di proroga della durata di protezione è presentata prima dei due
mesi precedenti l’inizio della durata di validità del certificato, la tassa annuale per la proroga della durata di protezione diventa esigibile contemporaneamente alle altre tasse annuali. 4 Se la domanda di proroga della durata di protezione è presentata dopo il termine dei due mesi precedenti l’inizio della durata di validità del certificato, la tassa annua- le per la proroga della durata di protezione diventa esigibile due mesi dopo il depo- sito della domanda. 5 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l’ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla rispettiva scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.
Art. 127m Restituzione delle tasse annuali 1 In caso di nullità di un certificato sono restituite le tasse annuali per il periodo compreso tra l’accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità. 2 In caso di rinuncia a un certificato sono restituite le tasse annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato per la quale si rinuncia al certificato. 3 In caso di revoca dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b sono restituite le tasse annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato durante la quale l’omologazione è revocata.
4 In caso di sospensione dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1
lettera b sono restituite le tasse annuali per il periodo durante il quale l’omologa- zione è sospesa. 5 In tutti questi casi sono restituite soltanto le tasse annuali per anni interi.
6 La restituzione avviene soltanto su domanda; quest’ultima deve essere presentata entro due mesi a decorrere: a. dall’accertamento della nullità del certificato; b. dalla rinuncia al certificato; c. dalla revoca dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 let- tera b; d. dalla fine della sospensione dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b.
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Titolo prima dell’art. 127n Capitolo 8: Revoca della proroga della durata di protezione del certificato
Art. 127n Forma e contenuto della richiesta 1 La richiesta di revoca della proroga della durata di protezione del certificato secondo l’articolo 140r capoverso 2 LBI deve essere presentata per scritto in duplice esemplare e deve contenere: a. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del richiedente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera; b. il numero del certificato nonché la designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione; c. l’esposto dei motivi alla base della richiesta, con indicazione di tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.
2 Il richiedente deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.
3 La tassa di revoca deve essere pagata al momento dell’inoltro della richiesta.
4 Se contro la medesima proroga sono pendenti più richieste di revoca, l’IPI può
trattarle in un’unica procedura.
Art. 127o Esame della richiesta
1 L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 127n capo-
versi 1‒3. 2 Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al richiedente un termine di due mesi per correggere la richiesta. 3 Se il termine stabilito al capoverso 2 per rimediare al mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 127n capoversi 1 o 3 non è rispettato, l’IPI considera la domanda irricevibile.
4 Se i documenti addotti come mezzi di prova non sono presentati entro i termini
previsti neppure su invito, l’IPI non ne tiene conto.
Art. 127p Lingua 1 La procedura di revoca si svolge nella lingua della procedura di rilascio del certifi- cato. 2 La richiesta di revoca può essere presentata anche in un’altra lingua ufficiale (art. 4 cpv. 1).
3 Qualora un documento addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una
lingua ufficiale né in inglese, l’IPI chiede che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura entro un termine adeguato. Se la traduzione non è prodotta entro il termine stabilito, l’IPI non tiene conto di detto mezzo di prova.
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Art. 127q Invito a rispondere e nuovo scambio di scritti 1 Se sono soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 127n capoversi 1 e 3, l’IPI trasmette la richiesta di revoca al titolare del certificato e lo invita a rispondere e, se del caso, a presentare altri documenti. A tal fine, l’IPI assegna al titolare un termine adeguato. 2 La risposta del titolare del certificato è trasmessa al richiedente. Se sono state presentate più richieste di revoca, l’IPI informa il richiedente anche sulle altre richieste. 3 Se lo ritiene utile, l’IPI può invitare le parti a un nuovo scambio di scritti.
Art. 127r Decisione finale Quando gli atti lo consentono, l’IPI decide che la proroga della durata di protezione: a. è revocata e la richiesta di revoca è accolta; o b. è mantenuta e la richiesta di revoca è respinta.
Art. 127s Registrazione e pubblicazione 1 La revoca della proroga della durata di protezione del certificato è iscritta nel registro dei brevetti e pubblicata dall’IPI. 2 La data della richiesta di revoca e il mantenimento della proroga della durata di protezione sono pubblicati dall’IPI.
Art. 127t Restituzione della tassa di revoca 1 Se la richiesta di revoca è accolta, la tassa di revoca secondo l’articolo 127n capo- verso 3 è di norma restituita al richiedente. 2 Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l’IPI può rinunciare alla restitu- zione della tassa di revoca, segnatamente se il richiedente ha intenzionalmente ritardato la procedura.
Titolo prima dell’art. 127u Titolo undicesimo: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali Capitolo primo: Campo d’applicazione
Art. 127u 1 Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari pediatrici per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati pedia- trici). 2 Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.
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3 Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.
Titolo prima dell’art. 127v Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico
Art. 127v Contenuto della domanda e tassa
1 La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve contenere:
a. la relativa richiesta; b. una copia dell’omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato con il relativo piano d’indagine pediatrica secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera a LBI; c. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione di cui alla lettera b; d. la conferma dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l’arti- colo 140t capoverso 1 lettera a LBI; e. la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presen- tata una domanda di questo tipo più datata di quella svizzera; f. se del caso, il consenso del destinatario secondo l’articolo 140u capoverso 3 LBI. 2 La tassa per il certificato pediatrico deve essere pagata entro il termine fissato dall’IPI.
Art. 127w Contenuto della richiesta La richiesta di rilascio del certificato pediatrico deve contenere i dati seguenti: a. nome o ditta e indirizzo del depositante e, se del caso, suo recapito in Sviz- zera; b. se il depositante ha designato un mandatario, nome e indirizzo nonché, se del caso, recapito in Svizzera di quest’ultimo; c. numero del brevetto su cui si basa la domanda; d. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; e. data dell’omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b; f. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione; g. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;
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h. data della domanda di omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b.
Art. 127x Pubblicazione dei dati delle domande 1 Per le domande di rilascio del certificato pediatrico sono pubblicati i dati seguenti:
a. numero della domanda; b. nome o ditta e indirizzo del depositante; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b; h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione; i. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente; j. data della domanda di omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b.
2 La pubblicazione avviene una volta concluso l’esame giusta l’articolo 127y.
Titolo prima dell’art. 127y Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico
Art. 127y Esame in occasione dell’inoltro della domanda 1 Dopo il deposito della domanda, l’IPI esamina se il termine d’inoltro della doman- da è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni secondo gli articoli 127v e 127w. 2 Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere la domanda.
3 Se il termine non è rispettato, l’IPI considera la domanda irricevibile.
Art. 127z Esame delle condizioni per il rilascio del certificato pediatrico 1 L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato pedia- trico secondo gli articoli 140t e 140u capoversi 2 e 3 LBI.
2 Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI respinge la domanda.
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Titolo prima dell’art. 127zbis Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico
Art. 127zbis 1 Il certificato pediatrico è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.
2 Sono pubblicati i dati seguenti:
a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato pediatrico; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda di rilascio del certificato pediatrico; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b; h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione; i. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente; j. data della domanda di omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b; k. data della scadenza della durata di protezione del certificato pediatrico.
Titolo prima dell’art. 127zter Capitolo 5: Pubblicazione
Art. 127zter In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato pediatrico, di estinzione anticipata del certificato nonché di dichiarazione di nullità o sospensione di quest’ultimo, in aggiunta ai dati di cui all’articolo 127zbis capoverso 2 l’IPI pubblica anche la data del rigetto, dell’estinzione anticipata, della dichiarazione di nullità o della sospensione.
Titolo prima dell’art. 127zquater Capitolo 6: Inserto e registro
Art. 127zquater Inserto 1 L’inserto del certificato pediatrico è allegato all’inserto del brevetto di base.
2 È a disposizione di chiunque desideri consultarlo.
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3 Ilcertificato pediatrico riceve il numero del brevetto di base, munito di
un’aggiunta.
Art. 127zquinquies Registro 1 Le iscrizioni concernenti il certificato pediatrico sono eseguite sul foglio di registro del brevetto di base.
2 Sono iscritti i dati seguenti:
a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato pediatrico; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b; h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione; i. data del rilascio del certificato pediatrico; j. data della scadenza della durata di protezione del certificato pediatrico; k. diritti concessi nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata; l. modificazioni relative all’esistenza del certificato pediatrico o al diritto al certificato pediatrico; m. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato pediatrico; n. cambiamenti riguardanti il mandatario, inclusi i cambiamenti di domicilio o di sede; o. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente; p. data della domanda di omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b. 3 L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giu- dica utili. 4 Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata sono supposte valere per il certificato pediatrico nella mede- sima misura che per il brevetto di base.
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O sui brevetti RU 2018
Titolo prima dell’art. 127zsexies Titolo dodicesimo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
Art. 127zsexies Campo d’applicazione 1 Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un prodotto fitosanitario. 2 Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della LBI, il titolo decimo della presente ordinanza o questo titolo non dispongano altrimenti.
Art. 127zsepties Contenuto della domanda e tassa 1 La domanda di rilascio del certificato protettivo complementare per prodotti fito- sanitari deve contenere: a. la relativa richiesta; b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commer- cio in Svizzera; c. una copia delle istruzioni per l’uso concernenti il prodotto fitosanitario con- segnate all’acquirente finale. 2 La tassa per il deposito del certificato protettivo complementare deve essere pagata entro il termine fissato dall’IPI.
Art. 127zocties Altre disposizioni applicabili Gli articoli 127a capoverso 2, 127c capoverso 1, 127d capoversi 1 e 3, 127e, 127f capoversi 1 e 3, 127g capoversi 1 e 2, 127h, 127i, 127k, 127l capoversi 1, 2 e 5 nonché 127m si applicano per analogia.
Titolo prima dell’art. 128 Titolo tredicesimo: Disposizioni finali Capitolo primo: Abrogazione del diritto previgente
II Disposizioni transitorie della modifica del 21 settembre 2018
1 Se l’omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il
quale viene domandata la proroga del certificato (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI) è richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 21 settembre 2018, non si applicano gli articoli 127b capoverso 2 lettera d, 127c capoverso 2 lettera b, 127d capoverso 2 lettera c, 127g capoverso 4 lettera d e 127k capoverso 2 lettera q.
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O sui brevetti RU 2018
2 Se l’omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il
quale viene domandato il rilascio del certificato pediatrico (art. 140t cpv. 1 lett. a LBI) è richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 21 settembre 2018, non si applicano gli articoli 127v capoverso 1 lettera e, 127w lettera g, 127x capoverso 1 lettera i, 127zbis capoverso 2 lettera i e 127zquinquies capoverso 2 let- tera o.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnheer
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