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AS 2018 3843

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 17 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 26 Principio Fatte salve le eccezioni stabilite dal DATEC per singole categorie, l’istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire solo nel quadro di un’organizzazione civile di addestramento che adempie i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1178/20112 o del regolamento (UE) 2015/3403.

Art. 27 Abrogato

1 RS 748.01 2 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) n. 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei control- lori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissio- ne e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 sul tra- sporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

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Navigazione aerea. O RU 2018

Art. 28 Vigilanza sull’organizzazione civile di addestramento

1 L’UFAC controlla la gestione dell’organizzazione civile di addestramento che

istruisce il personale aeronautico. 2 I settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confe- derazione, fatti salvi gli esami attitudinali per aspiranti piloti militari, piloti pro- fessionisti o esploratori paracadutisti (SPHAIR), sono soggetti alla vigilanza dell’UFAC.

Art. 28a SPHAIR 1 Le Forze aeree provvedono allo svolgimento di esami attitudinali, per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti, denominati SPHAIR.

2 Nello svolgimento dei propri compiti sono coadiuvate in particolare dall’UFAC,

dalle organizzazioni dell’aviazione commerciale, dalle organizzazioni di addestra- mento aeronautiche e dall’associazione mantello dell’aviazione leggera e sportiva 3 Dopo aver sentito le parti di cui al capoverso 2, il DDPS disciplina in particolare:

a. le condizioni di partecipazione agli esami attitudinali; b. i requisiti per gli esami attitudinali; c. l’organizzazione della segreteria di SPHAIR e il coinvolgimento delle parti di cui al capoverso 2.

Art. 29 Abrogato

Art. 86 cpv. 2 lett. b

2 Non necessitano di alcuna autorizzazione:

b. le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo venti palloni liberi;

Art. 87 cpv. 1

1 La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve

essere presentata all’UFAC al più tardi sei settimane prima del suo svolgimento.

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Art. 103a cpv. 2, frase introduttiva

2 Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale

(OACI) contenute nell’allegato 19 alla Convenzione di Chicago4 sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:

Art. 122c cpv. 1 e 2

1 Le misure di sicurezza si basano:

a. sulle disposizioni di cui all’unità di partizione 6a; b. sulle norme direttamente applicabili dell’OACI contenute nell’allegato 17 alla Convenzione di Chicago5; sono fatte salve le deroghe notificate confor- memente all’articolo 38 di tale Convenzione; c. sulle disposizioni del diritto dell’Unione europea vincolanti per la Svizzera.

2 Inoltre sono direttamente applicabili le raccomandazioni dell’OACI contenute

nell’allegato 17 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944.

Art. 122p Per l’esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (Facilitation) sono direttamente applicabili le norme e le raccomandazioni dell’OACI contenute nell’allegato 9 alla Convenzione di Chicago6. Sono fatte salve le deroghe notificate conformemente all’articolo 38 di tale Convenzione.

4 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratui- tamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int). 5 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratui- tamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int). 6 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratui- tamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).

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II L’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

La seguente commissione extraparlamentare è cancellata:

Allegato 2, n. 1.2

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DDPS Commissione federale di vigilanza sull’istruzione aeronautica prepa- ratoria

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RS 172.010.1

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