AS 2018 3847
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)
Modifica del 10 ottobre 2018
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 20 maggio 20151 concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:
Art. 20, rubrica, nota a pié di pagina Abrogata
Art. 23 cpv. 1 1 Di giorno, i voli a vista sono effettuati in modo tale che, a eccezione dei capo- versi 3 e 4, possano essere rispettati i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nubi conformemente alla norma SERA.5001.
Art. 29 cpv. 2 lett. b 2 Un transponder secondo il capoverso 1 deve inoltre essere recato a bordo e utiliz- zato durante: b. voli a vista con aeromobili motorizzati o non motorizzati effettuati in uno spazio aereo della classe G a un’altezza superiore a 300 m (1000 piedi) sul livello del suolo secondo i valori minimi di cui all’articolo 23 capoverso 3;
1 RS 748.121.11
2017-2861 3847
Norme di circolazione per aeromobili. O del DATEC RU 2018
II L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19942 sulle categorie speciali di aeromo- bili è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3 3 I voli d’istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d’istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un’organizzazione di addestramento. I permessi d’istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.
Art. 9 cpv. 2 lett. a, nota a pié di pagina Abrogata
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
10 ottobre 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
2 RS 748.941
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