AS 2018 3849
Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica
Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)
Modifica del 17 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 8 capoversi 2 e 6, 12 capoversi 1 e 2,
36 capoverso 1, 38 capoverso 1, 40 capoverso 1, 41 capoversi 3 e 4, 41a, 42
capoversi 1, 1bis e 2, 106 capoverso 2 nonché 111 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),
Art. 2 lett. b–d, g, j, k e n Nella presente ordinanza s’intendono per: b.–d. Abrogate g. Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano setto- riale ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianifica- zione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell’aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio; j. impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della naviga- zione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sor- veglianza;
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k. ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l’esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti tem- poranei; n. Abrogata
Art. 3 Esigenze specifiche della navigazione aerea
1 Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che
l’esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d’imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze. 2 Le norme e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazio- nale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14, 15 e 19 della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aerodromi, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione. 3 Per concretizzare le norme, le raccomandazioni e le prescrizioni tecniche interna- zionali di cui al capoverso 2, l’UFAC può emanare direttive per un elevato standard di sicurezza. Se queste direttive sono attuate, si presuppone che i requisiti fissati dalle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche internazionali siano soddisfat- ti. Se si deroga alle direttive, si deve fornire all’UFAC la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo. 4 Le norme e le raccomandazioni dell’OACI nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l’UFAC in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco5.
Art. 3a Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica 1 Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. 2 Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all’esercizio civile di aeromobili in particolare l’obiettivo, l’area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d’esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente.
4 RS 0.748.0
5 È possibile ordinare oppure abbonarsi a questi documenti presso l’OACI.
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Art. 8 Preparazione del volo: compiti dell’esercente dell’aerodromo 1 Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all’installazione, all’eser- cizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l’utilizzo del- l’applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: a. aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; b. aerodromi con servizi della navigazione aerea locali; c. nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile.
2 Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso
Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: a. aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le rego- le del volo strumentale per anno civile; b. nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile. 3 In caso di perturbazioni dell’esercizio l’esercente dell’aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile. 4 L’esercente dell’aerodromo indennizza il fornitore dell’applicazione per la prepa- razione del volo per i servizi di supporto.
Art. 9 cpv. 2 2 L’UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell’articolo 3 e se sono garantite procedure d’esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l’assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP)6.
Art. 11 cpv. 1 lett. b e e
1 Chiunque voglia ottenere una concessione per l’esercizio deve presentare una
domanda al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:
6 Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipver-
sand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione ci- vile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch > Services > Aeronautical information management.
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b. fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d’esercizio e dalla legge; e. includere il regolamento d’esercizio e i documenti di cui all’articolo 24.
Art. 18 Domanda Chiunque voglia ottenere un’autorizzazione d’esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all’UFAC nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell’esercizio dell’aeroporto; b. fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d’esercizio e dalla legge; c. includere il regolamento d’esercizio e i documenti di cui all’articolo 24.
Art. 22 cpv. 1 lett. e
1 Ladurata dell’autorizzazione d’esercizio è illimitata. Tuttavia l’UFAC la può
modificare o revocare senza corrispondere indennità se: e. l’autorizzazione non viene utilizzata per dieci anni.
Art. 23a Certificazione secondo il diritto UE
1 Gli aerodromi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 216/20087 sono certificati dall’UFAC secondo i requisiti del regolamento (UE) n. 139/20148. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infra- struttura. 2 Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica perio- dicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condi- zioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglian- za basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento delle condizioni il certificato può essere revocato.
7 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Con- siglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vinco- lante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eu- ropea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo). 8 Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regola- mento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolan- te per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto ae- reo.
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3 Per i sottosettori che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell’OACI di cui all’articolo 23b.
Art. 23b Certificazione secondo le regolamentazioni OACI9
1 Se non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 23a, gli aeroporti e
l’aerodromo di San Gallo-Altenrhein vengono certificati dall’UFAC secondo i criteri descritti nell’allegato 14 dell’Accordo di Chicago10, vol. I e II, nei relativi documen- ti OACI 9774 «Manual on Certification of Aerodromes», 9859 «Safety Management Manual» e 9981 «PANS-Aerodromes» nonché nell’allegato 19 dell’Accordo di Chicago. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastrut- tura. 2 Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica perio- dicamente, conformemente al documento OACI 9981 «PANS-Aerodromes», il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il princi- pio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato.
Art. 23c Certificato svizzero basato sul diritto UE
1 Agli aeroporti e all’aerodromo di San Gallo-Altenrhein contemplati dall’arti-
colo 23b ma che negli ultimi tre anni hanno raggiunto oltre 10 000 passeggeri l’anno sia nel traffico di linea che nel traffico charter e che hanno presentato apposita domanda, l’UFAC può rilasciare un certificato svizzero secondo i criteri del regola- mento (UE) n. 139/201411. La certificazione riguarda i settori organizzazione, eser- cizio e infrastruttura. 2 Il certificato rilasciato ha durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodica- mente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato. 3 Per i sottosettori che non possono essere disciplinati analogamente al regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell’OACI di cui all’articolo 23b.
Art. 24 Domanda La domanda per ottenere un’approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d’esercizio deve comprendere:
9 I corrispondenti documenti OACI possono essere consultati in lingua francese e inglese presso l’Ufficio federale; è inoltre possibile ordinarli oppure abbonarsi presso l’OACI. 10 RS 0.748.0 11 Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regola- mento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolan- te per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto ae- reo (RS 0.748.127.192.68).
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a. il regolamento d’esercizio o la sua modifica completi di commento e moti- vazione; b. la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull’esercizio che sul territorio e sull’ambiente; in caso di modifiche sottopo- ste all’esame dell’impatto sull’ambiente, occorre presentare un rapporto rela- tivo all’impatto ambientale; c. se vi sono effetti sull’esercizio dell’aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari a determinare o adeguare il catasto di limitazione degli ostacoli; d. se vi sono effetti sull’esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all’articolo 37a dell’ordi- nanza del 15 dicembre 198612 contro l’inquinamento fonico; e. per gli aeroporti: progetto per le zone di sicurezza da modificare; f. bozza dei documenti da pubblicare nell’AIP.
Art. 25 cpv. 1 lett. a, d e f
1 Il regolamento d’esercizio e le sue modifiche sono approvati se:
a. sono rispettate le decisioni del PSIA; d. Abrogata f. sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c.
Art. 27abis cpv. 1
1 I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere
presentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente: a. la descrizione del progetto; b. una dichiarazione di consenso del proprietario del fondo; c. i seguenti piani:
1. pianta generale dell’aerodromo con localizzazione del progetto,
2. pianta del progetto,
3. planimetria dei piani, viste verticali e, se del caso, sezioni;
d. tutti i piani, i documenti e i moduli necessari, secondo l’uso locale, per la valutazione; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei docu- menti richiesti devono essere prese in considerazione nella misura in cui sia- no compatibili con le particolarità dell’installazione dell’aerodromo, e. dati relativi alle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente non- ché, per i progetti sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, il rapporto di impatto ambientale;
12 RS 814.41
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f. se vi sono effetti sull’esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all’articolo 37a dell’ordi- nanza del 15 dicembre 198613 contro l’inquinamento fonico; g. dati relativi alle ripercussioni del progetto sull’esercizio dell’aerodromo; h. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite; i. eventuali modifiche del regolamento d’esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione e i documenti corrispondenti secondo l’articolo 24; j. i motivi di una eventuale rinuncia a una modinatura; k. dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti dalle restanti disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte.
Art. 27ater Esame preliminare
1 Progetti
di costruzione o modifiche edili previsti possono essere sottoposti all’UFAC per un esame preliminare. La portata dell’esame preliminare dipende dalla documentazione presentata. Quest’ultima può comprendere, ad esempio: a. una descrizione a grandi linee del progetto; b. i seguenti piani:
1. pianta generale dell’aerodromo con localizzazione del progetto,
2. pianta del progetto,
3. bozza della planimetria dei piani, delle viste verticali e, se del caso, del-
le sezioni; c. dati approssimativi sulle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente; d. dati relativi alle ripercussioni del progetto sull’esercizio dell’aerodromo; e. dati indicanti il modo in cui si intende adempiere le esigenze della sicurezza aerea.
2 L’UFAC comunica ai richiedenti il risultato dell’esame preliminare.
Art. 27d cpv. 1 lett. a
1 I piani sono approvati se il progetto:
a. rispetta le decisioni del PSIA;
Titolo prima dell’art. 28 Sezione 6: Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione e impianti accessori
13 RS 814.41
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Art. 29 cpv. 1
1 Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di
costruzione oppure, se del caso, la procedura di approvazione dei piani della Confe- derazione prevista per l’impianto interessato.
Art. 29a Disposizioni applicabili Per l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di assistenza a terra vale la Direttiva 96/67/CE14.
Art. 29b cpv. 1 1 L’esercente dell’aeroporto disciplina nel regolamento d’esercizio l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE15 e l’alle- gato 1 della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.
Art. 29c cpv. 2 2 L’UFAC rilascia l’autorizzazione se la persona in questione dispone delle capacità e della formazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
Art. 30 Categorie della coutenza di un aerodromo militare a fini civili 1 La coutenza di un aerodromo militare a fini civili è da ritenersi regolare se i movi- menti di volo civili superano il dieci per cento di quelli militari oppure i 1000 mo- vimenti di volo a motore l’anno. Determinante per il calcolo è la media del numero di movimenti effettuati negli ultimi tre anni civili.
2 I restanti casi sono da ritenersi coutenza occasionale a fini civili.
Art. 30a Costruzioni per la coutenza di aerodromi militari a fini civili 1 Per le costruzioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d’uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare si applicano le disposizioni relative agli aerodromi civili.
2 L’approvazione dei piani viene rilasciata d’intesa con il DDPS.
Art. 30b Coutenza regolare di un aerodromo militare a scopi civili 1 L’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezio-
14 Direttiva 96/67/CE, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
15 Vedi nota a piè di pagina all’art. 29a.
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ne della popolazione e dello sport (DDPS), e il coutente dell’aerodromo a fini civili (esercente civile). 2 L’esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d’esercizio per l’uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere approvati dall’UFAC; quest’ultimo decide d’intesa con il DDPS. 3 Si applicano le disposizioni sui regolamenti d’esercizio per gli aerodromi civili.
4 Nella domanda di autorizzazione del regolamento d’esercizio l’esercente civile
dell’aerodromo illustra all’UFAC in che misura l’infrastruttura militare deroga alle prescrizioni sull’infrastruttura civile. In caso di deroghe l’esercente civile dell’aero- dromo dimostra che la sicurezza dell’esercizio civile è comunque garantita.
Art. 30c Coutenza occasionale di un aerodromo militare a fini civili
1 I voli civili occasionali devono essere autorizzati dal comando dell’aerodromo
interessato.
2 La Military Aviation Authority (MAA) fissa per ogni aerodromo militare, dopo
aver consultato l’UFAC, i requisiti e le condizioni per la coutenza occasionale. 3 La MAA provvede affinché nell’AIP vengano pubblicate le prescrizioni essenziali per la coutenza a fini civili.
4 Le Forze aeree comunicano ogni anno i movimenti di volo civili e militari
dell’anno precedente.
Titolo prima dell’art. 58a Titolo quinto: Ostacoli alla navigazione aerea e zone di sicurezza Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 58b Competenze 1 L’UFAC è responsabile della gestione dell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati e della banca dati degli ostacoli alla navigazione aerea. 2 I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall’Ufficio federale di topografia. 3 L’UFAC può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all’aggiorna- mento e all’amministrazione dei relativi dati. L’Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattative sugli accordi.
Art. 59 Servizi di contatto cantonali I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all’UFAC per il rilevamento e l’esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea.
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Art. 59a Esonero dall’obbligo di misurazione I proprietari di ostacoli alla navigazione aerea con un’altezza compresa tra 25 m e
100 m non devono eseguire nessuna misurazione. Sono fatti salvi i casi di cui
all’articolo 65 capoverso 1 lettera b.
Art. 61 cpv. 1 1 L’UFAC può pubblicare dati e informazioni concernenti gli ostacoli alla naviga- zione aerea.
Art. 62 Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli 1 L’esercente dell’aerodromo allestisce il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e lo trasmette all’UFAC; questo non vale per gli idroscali secondo il PSIA.
2 Nel caso dei campi d’aviazione l’UFAC rilascia, alle condizioni previste,
un’approvazione definitiva. 3 Nel caso degli aeroporti l’UFAC autorizza, alle condizioni previste, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli sotto forma di decisione in vista della defini- zione o della modifica del piano delle zone di sicurezza. 4 Dopo averlo approvato, l’UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di un campo d’aviazione ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nella loro pianificazione direttrice e di utilizzazione e informano i proprietari degli oggetti sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’arti- colo 63 nonché i servizi di contatto cantonali. 5 L’esercente dell’aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell’esame all’UFAC e richiede a quest’ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni.
6 Il DATEC può disciplinare i dettagli.
Art. 62a Abrogato
Titolo prima dell’art. 62b Capitolo 2: Obblighi di autorizzazione e di registrazione Sezione 1: Ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all’obbligo di autorizzazione
Art. 62b Abrogato
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Art. 63 Obbligo di autorizzazione Per la costruzione o la modifica delle seguenti categorie di oggetti il proprietario deve chiedere l’autorizzazione all’UFAC: a. linee aeree dell’alta tensione, impianti eolici e slackline, se raggiungono o superano un’altezza di 60 m; b. altre costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei quali piloni di misu- razione, gru a fune e gru mobili, se raggiungono o superano un’altezza di
100 m;
c. costruzioni e impianti nonché vegetazione che attraversano una superficie registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza. Nel caso di oggetti temporanei, quali in parti- colare le gru mobili, che attraversano per un massimo di 15 metri una super- ficie orizzontale o conica registrata in un catasto delle superfici di limitazio- ne degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza vale solo l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 65a e 65b.
Art. 64 cpv. 1, parte introduttiva
1 Il proprietario invia la sua domanda di autorizzazione all’UFAC. Alla domanda
devono essere allegati almeno i seguenti dati e documenti:
Art. 65 Decisione
1 L’UFAC, d’intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione:
a. se la costruzione o la modifica di un ostacolo alla navigazione aerea possono essere autorizzate o no; b. se, per ragioni di sicurezza, in singoli casi debba essere effettuata una misu- razione anche per ostacoli alla navigazione aerea con un’altezza compresa tra 25 m e 100 m e quali requisiti essa debba soddisfare; c. se ed eventualmente quali misure di sicurezza debbano essere adottate, segnatamente modifiche del progetto, pubblicazioni, marcature o segnala- zioni luminose. 2 L’UFAC può limitare nel tempo l’autorizzazione. Una proroga deve essere richie- sta all’UFAC al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autoriz- zazioni a tempo indeterminato, l’UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono soddisfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri.
3 L’UFAC trasmette una copia della decisione al servizio di contatto cantonale.
4 Prima del passaggio in giudicato della decisione dell’UFAC non è consentito
iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l’UFAC può accordare una deroga. 5 Il proprietario dell’ostacolo alla navigazione aerea autorizzato deve comunicare all’UFAC il termine di costruzione definitivo con un anticipo minimo di quattro
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giorni feriali per permettere la tempestiva pubblicazione dell’ostacolo alla naviga- zione in questione. 6 Se nella sua decisione l’UFAC ordina l’adozione di misure di sicurezza, il proprie- tario deve inoltrare all’Ufficio entro quattro giorni feriali dopo la costruzione dell’ostacolo alla navigazione aerea le foto necessarie per dimostrare l’attuazione di tali misure.
Titolo dopo l’art. 65 Sezione 2: Ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all’obbligo di registrazione
Art. 65a Obbligo di registrazione 1 Il proprietario deve registrare la costruzione o modifica delle seguenti categorie di oggetti, a condizione che queste ultime non siano sottoposte all’obbligo di autoriz- zazione di cui all’articolo 63, nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati di cui all’articolo 40a capoverso 2 LNA: a. in una zona edificata, costruzioni o impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un’altezza pari o superiore a 60 m; b. in una zona non edificata, costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un’altezza pari o superiore a 25 metri oppure, nel caso delle gru mobili, a 40 m; 2 Gli oggetti che sottostanno all’obbligo di registrazione non devono essere misurati.
Art. 65b Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie
1 In caso di costruzione o modifica di oggetti che presentano i requisiti di cui
all’allegato 2, il proprietario deve provvedere alle marcature e segnalazioni luminose elencate nello stesso allegato. 2 Al momento della registrazione nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati il proprietario viene informato di questo obbligo.
Art. 65c Ostacoli particolarmente pericolosi 1 L’UFAC può esigere che il proprietario, in aggiunta all’articolo 65a, effettui la registrazione nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati anche per la realiz- zazione o la modifica di costruzioni o impianti nonché per oggetti temporanei che si trovano: a. in un raggio di 300 m da aree d’atterraggio in montagna o di 500 m da aree d’atterraggio d’ospedale e che sono particolarmente pericolosi; o b. in singoli casi in tutte le zone, se per ragioni operative gli oggetti sono parti- colarmente pericolosi. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 l’UFAC può, per ragioni di sicurezza e in deroga all’articolo 65b, disporre misure di sicurezza diverse o supplementari.
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Titolo prima dell’art. 66 Capitolo 3: Ulteriori obblighi dei proprietari di ostacoli alla navigazione aerea
Art. 66 Manutenzione Il proprietario di un ostacolo è responsabile dello stato impeccabile della marcatura prescritta e del buon funzionamento dei segnali luminosi nonché delle ulteriori misure di sicurezza disposte.
Art. 66a Abrogato
Art. 66b Abrogato
Art. 67 cpv. 1 1 Se risulta successivamente che una costruzione, un impianto o della vegetazione esistenti rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea o necessitano di nuove o supplementari misure di sicurezza oppure di una misurazione, l’UFAC emana le disposizioni del caso.
Art. 68 Rimozione di ostacoli alla navigazione aerea e relativa notifica 1 Gli ostacoli che non sono più necessari vanno rimossi entro un anno dalla disatti- vazione e la rimozione deve essere notificata dal proprietario per scritto all’UFAC o attraverso l’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. 2 Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine pre- scritto e la rimozione va notificata all’UFAC.
Art. 69 Alienazione o soppressione di ostacoli Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare l’UFAC dell’alienazione o della soppressione di tale ostacolo.
Art. 70 Costi Le spese di misurazione, marcatura, segnalazione luminosa e manutenzione nonché le spese per la rimozione degli impianti fuori servizio sono a carico del proprietario.
Art. 71 Determinazione 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l’UFAC decide caso per caso, su richiesta
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del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
2 Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
a. per gli aeroporti, dall’esercente; b. per gli impianti della navigazione aerea, dall’esercente; c. per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea; d. per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all’estero in territorio svizzero, l’UFAC.
Art. 72 Piano delle zone di sicurezza 1 La zona di sicurezza dev’essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà secondo il tipo, la superficie e l’altezza. 2 Per stabilire le zone di sicurezza sono determinanti, fatta eccezione per gli impianti della navigazione aerea, almeno le superfici protette del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli.
3 Il piano delle zone di sicurezza mostra in particolare:
a. se e come lo spazio aereo può essere utilizzato da corpi volanti, in particola- re da razzi pirotecnici; b. se e come vengono limitate le attività che possono ostacolare la visibilità, in particolare attraverso la forte produzione di fumo; c. se e a che condizioni sono ammesse attività, costruzioni e impianti che pos- sono provocare accecamento, in particolare attraverso raggi laser o costru- zioni con grosse superfici riflettenti; d. se e in quale forma i cambiamenti di utilizzo delle superfici che possono aumentare il rischio d’impatto con volatili richiedono l’approvazione dell’esercente dell’aeroporto; in singoli casi in cui l’approvazione è contro- versa, la decisione spetta all’UFAC dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente e i servizi specializzati cantonali.
Art. 73 Procedura 1 Il piano delle zone di sicurezza deve essere pubblicato dal Cantone interessato ed è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni: a. per gli aeroporti, dall’esercente; b. in tutti gli altri casi, dall’UFAC. 2 Le opposizioni devono essere presentate al Cantone, il quale conduce le procedure di opposizione. Se non è possibile un’intesa, la decisione spetta al DATEC. 3 I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.
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Art. 73a lett. a In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: a. viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articolo 28 capo- verso 3, 29f, 29g capoversi 3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso 1, 39 capo- versi 1 e 2, 39a, 39b, 39d capoverso 2 secondo periodo, 63, 65 capoversi 4–6, 65a capoverso 1, 68 e 69;
Art. 74e Disposizione transitoria della modifica del 17 ottobre 2018 1 Per gli aeroporti militari che sono usati anche a fini civili e che dispongono di un regolamento di esercizio di cui all’articolo 30b capoverso 3, l’analisi delle deroghe di cui all’articolo 30b capoverso 4 deve essere effettuata e sottoposta all’approva- zione dell’UFAC entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 17 ottobre 2018.
2 Se il termine di cui al capoverso 1 decorre infruttuosamente, l’UFAC fissa un
termine supplementare. Se anche quest’ultimo decorre infruttuosamente, l’UFAC può vietare la coutenza regolare a fini civili.
II
1 L’ex allegato diventa allegato 1.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 65b)
Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie per gli ostacoli alla navigazione aerea che sottostanno all’obbligo di registrazione Categoria di oggetti Requisiti Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie
Antenne o piloni altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: vernice rossa/ bianca/rossa lungo il 30 % dell’altezza del pilone dall’apice verso il basso – segnalazione luminosa: luce rossa a bassa intensità sull’apice. Profili altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: vernice rossa/ in zone edificate; altezza pari o bianca/rossa lungo il 30 % superiore a 40 m in zone non dell’altezza del pilone edificate dall’apice verso il basso – segnalazione luminosa: luce rossa a bassa intensità sull’apice. Linee elettriche aeree altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcature sferiche di (tranne le linee colore arancione collocate dell’alta tensione di all’inizio e alla fine e sui piloni cui all’art. 63 lett. a) Ponti sospesi altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcature sferiche di in zone edificate; altezza pari o colore arancione collocate superiore a 40 m in zone non all’inizio e alla fine e sui sostegni edificate intermedi Gru o gruppi di gru altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: manicotto o marca- in zone edificate; altezza pari o tura sferica di colore arancione superiore a 40 m in zone non sull’apice e sui bracci edificate – segnalazione luminosa: luce rossa a bassa intensità sull’apice e sui bracci Cavi di trasporto altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di in zone edificate; altezza pari o colore arancione presso la stazione superiore a 40 m in zone non a valle e a monte nonché sui edificate sostegni intermedi presenti lungo il cavo Gru mobili altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: manicotto o marca- in zone edificate; altezza pari o tura sferica di colore arancione superiore a 40 m in zone non sull’apice oppure colorazione edificate della testa del braccio – segnalazione luminosa: luce rossa a bassa intensità sull’apice
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Categoria di oggetti Requisiti Marcature e segnalazioni luminose obbligatorie
Teleferiche altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di colore arancione presso la stazione a valle e a monte nonché sui sostegni intermedi presenti lungo il cavo Slackline altezza pari o superiore a 40 m marcatura: marcatura sferica di in zone non edificate colore arancione all’inizio e alla fine Piloni di misurazione altezza pari o superiore a 60 m – marcatura: vernice rossa/ temporanei in zone edificate; altezza pari o bianca/rossa lungo il 30 % superiore a 40 m in zone non dell’altezza del pilone edificate dall’apice verso il basso – segnalazione luminosa: luce rossa a bassa intensità sull’apice Gru a fune temporanee altezza pari o superiore a 60 m marcatura: marcatura sferica di in zone edificate; altezza pari o colore arancione presso la stazione superiore a 40 m in zone non a valle e a monte nonché sui edificate sostegni intermedi; quando non in esercizio: sospensione di un bidone con strisce di colore rosso/bianco/ rosso o di una marcatura sferica
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