AS 2018 3891
AS 2018 3891
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 15 ottobre 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condi- zioni elencate:
Misura Condizione
k. Vaccinazione contro i virus del 1. Secondo il Calendario vaccinale papilloma umano (HPV) 2018 e utilizzazione del vaccino nonavalente secondo le raccomanda- zioni dell’UFSP e della CFV del 22 ottobre 20182: a. vaccinazione di base delle ragaz- ze dal compimento dell’11° anno di età al compimento del 15° anno di età; b. vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età;
1 RS 832.112.31 2 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
2018-2572 3891
O sulle prestazioni RU 2018
Misura Condizione
c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini dal com- pimento dell’11° anno di età al compimento del 27° anno di età.
2. Vaccinazione nel quadro di pro-
grammi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. l’informazione ai giovani appar- tenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomanda- zioni dell’UFSP e della CFV secondo la cifra 1 è garantita; b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata; c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccina- zioni e degli assicuratori-malattie sono definiti; d. il rilevamento di dati, il conteg- gio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.
3. Questa prestazione non è soggetta
ad alcuna franchigia. Per la vaccina- zione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.
4. L’assunzione dei costi del vaccino
nonavalente, limitata al 31 dicembre 2022, è in corso di valutazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
15 ottobre 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset