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AS 2018 3933

Legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati

Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati

del 15 dicembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 133 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172, decreta:

Art. 1 Dazi all’importazione Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enu- cleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffa- li mobili.

Art. 2 Calcolo degli elementi tariffali mobili Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1.

Art. 3 Rapporto Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approva- zione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo 1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Art. 4 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l’arti- colo 2.

RS 632.111.72

2018-2980 3933

Importazione di prodotti agricoli trasformati. LF RU 2018

2 Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili. 3 Ove la presente legge e le disposizioni d’esecuzione non contengano norme parti- colari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo La legge federale del 13 dicembre 19743 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.

Art. 6 Disposizione transitoria Le domande per la concessione di contributi all’esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 19744 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agri- coli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20195

3 RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 4 RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097

5 DCF del 21 set. 2018 (RU 2018 3939)