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AS 2018 3939

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione

del 15 dicembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172, decreta:

Art. 1

1 Sono approvate:

a. la decisione ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 dicembre 20153 sulla concorrenza all’esportazione; b. le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sov- venzioni all’esportazione4. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare all’OMC l’approvazione delle modi- fiche.

Art. 2 Sono adottate la legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati5 di cui all’allegato 1 e la modifica della legge federale di cui all’allegato 2.

4 La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è pubblicata nella RU mediante rimando (art. 5 LPubb, RS 170.512). È disponibile solo in francese (art. 14 cpv. 2 lett. b LPubb) e sol- tanto questa versione è vincolante. Le modifiche in questione sono state pubblicate nel FF 2017 3795. Una copia della lista può essere ottenuta o consultata presso la Direzione generale delle dogane, Divisione tariffa doganale, 3003 Berna. 5 RS 632.111.72

2017-0464 3939

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della decisione ministeriale RU 2018 dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione nonché approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione. DF

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’al- legato 1 e della modifica della legge federale di cui all’allegato 2.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 La presidente: Karin Keller-Sutter Il presidente: Dominique de Buman La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2018.6 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la legge federale e la modifica di legge di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

6 FF 2017 6785

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della decisione ministeriale RU 2018 dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione nonché approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione. DF

Allegato 17 (art. 2)

7 La LF del 15 dicembre 2017 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati è pubbli- cata sotto la RU 2018 3933.

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Allegato 2 (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 29 aprile 19988 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 3 2 Il supplemento è di 15 centesimi, meno l’importo del supplemento per il latte com- merciale secondo l’articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il for- maggio con un tenore ridotto di grasso. 3 Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto del- l’evoluzione dei quantitativi.

Art. 40 Supplemento per il latte commerciale

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte com-

merciale.

2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni.

3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l’utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

Art. 55 Supplemento per i cereali 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali. Può limitare il supplemento ai cereali destinati all’alimentazione umana. 2 L’importo del supplemento è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo e del quantitativo o della superficie di produzione che dà diritto ai contri- buti. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accor- dato. 3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l’utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

8 RS 910.1

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