AS 2018 3943
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 21 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Contributi per singole colture
Art. 1 Superfici che danno diritto ai contributi 1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:
a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo; b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio;
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c. soia; d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero; e. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero. 2 I contributi per singole colture sono versati anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm).
3 Non sono versati contributi per:
a. superfici al di fuori della superficie agricola utile; b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropi- ro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive; c. superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, favette, piselli proteici e lupini, raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli; d. superfici con zucche per l’estrazione di olio che non sono trebbiate sul cam- po; e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell’articolo 55 capover- so 1 lettera j dell’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti (OPD).
Art. 2 Importo dei contributi Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi
a. colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero e cartamo 700 b. sementi di patate e mais 700 c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio 1000 d. soia 1000 e. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero, nonché miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2 1000 f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 1800
3 RS 910.91 4 RS 910.13
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Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea 1 Se i pagamenti diretti che l’Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 54 capoverso 1 OPD5, essi sono dedotti dai contributi per singole colture. 2 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Supplemento per i cereali
Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento 1 Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di queste specie di cereali. 2 È versato anche per le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OTerm6.
3 Non è versato alcun supplemento per:
a. superfici al di fuori della superficie agricola utile; b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropi- ro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo e neofite invasive; c. cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei gra- nelli; d. cereali in miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2; e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell’articolo 55 capo- verso 1 lettera j OPD7.
Titolo prima dell’art. 5 Abrogato
Art. 5 Importo del supplemento per i cereali Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.
5 RS 910.13 6 RS 910.91 7 RS 910.13
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Titolo prima dell’art. 6 Sezione 2a: Condizioni
Art. 6 Gestori aventi diritto ai contributi
1 Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:
a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e b. prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto
65 anni.
2 In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché
Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell’azienda. 3 Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi.
Art. 6a Condizioni generali 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:
a. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secon- do gli articoli 11–25 OPD8; b. nell’azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l’articolo 3 capoverso 2 OTerm9; e c. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda è svolto con manodopera propria dell’azienda. 2 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, versione 201310.
Art. 6b Condizioni particolari per i contributi per singole colture 1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199811 sulle sementi e i tuberi-seme. 2 Il contributo per miscele di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.
8 RS 910.13 9 RS 910.91 10 Il software per la pianificazione aziendale agricola «Preventivo di lavoro ART» è dispo- nibile sul sito Internet www.arbeitsvoranschlag.ch. 11 RS 916.151.1
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3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall’altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.
Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
a. le colture secondo l’articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento;
Art. 8 cpv. 1 1 La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di ade- guamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.
Art. 9 cpv. 3 3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole coltu- re e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considera- zione se avviene entro: a. il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; b. il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.
Art. 10 cpv. 1 1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi o al supplemento e determina i contributi o il supplemento in base ai dati rilevati.
Art. 11 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori
1 Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:
a. contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell’anno di contribuzio- ne; b. supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione. 2 I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
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Art. 12 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone 1 Il Cantone trasmette all’UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.
2 Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:
a. contributi per singole colture: entro il 10 ottobre; b. supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.
3 Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG:
a. per i contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contributi; b. per il supplemento per i cereali: entro il 25 novembre. 4 Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi. 5 Il Cantone fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corri- spondere ai versamenti di cui ai capoversi 2 e 3.
6 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo
totale.
Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi o del supplemento 1I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all’allegato. 2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d’informazione centrale per i dati sui controlli di cui all’articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura è considerata un rapporto.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 18 cpv. 1)
Riduzione dei contributi per singole colture e del supplemento per i cereali
1 Considerazioni generali
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e il supplemento di un anno di contri- buzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contri- buto o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al sup- plemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e il sup- plemento di un anno di contribuzione. 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i
Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi: a. il libretto dei prati/registro dei prati; b. il libretto dei campi/le schede delle colture.
1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti,
mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi do- cumenti sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti. 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supple- mentari dovute all’inoltro successivo di documenti. 1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell’anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del
25 per cento. Esso comunica tali decisioni all’UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la
concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.
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2 Riduzioni dei contributi e del supplemento
2.1 Le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 OPD12 sono applica-
bili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono esse- re effettuate solo parzialmente nell’ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all’allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell’anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture né alcun supplemento per i cereali. 2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e
2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A
partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi.
2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4–2.8 avvengono mediante la detrazione di
importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singo- le colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.4 Inoltro della domanda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
a. Inoltro tardivo della prima constatazione 100 fr. domanda; il controllo può prima e seconda 200 fr. essere effettuato recidiva regolarmente dalla terza recidiva 100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione b. Inoltro tardivo della 100 % dei contributi per domanda; il controllo singole colture o del non può essere effettuato supplemento in questione regolarmente c. Domanda incompleta Termine per completa- o lacunosa mento o correzione
12 RS 910.13
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2.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Colture con contributi per Le varietà e colture Correzione tenendo conto singole colture o presenti non corrispon- dell’indicazione esatta e, supplemento dono alla dichiarazione in più, riduzione di 500 fr.
120 % dei contributi per
La coltura non è stata singole colture o del raccolta o il raccolto supplemento in questione non è stato effettuato al regolare stadio di matu- razione oppure non ha avuto luogo una valoriz- zazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o indu- striale) b. Contratto per fornitura Mancanza del contratto 100 % dei contributi per di zucchero singole colture per barba- bietole da zucchero Quantitativo contrattuale Correzione tenendo conto discrepante dell’indicazione esatta c. Superficie contrattuale Valore troppo basso Correzione tenendo conto relativa alla produzione dell’indicazione esatta di sementi Valore troppo alto Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
2.6 Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture o supplemento per i cereali
Lacuna per punto di controllo Riduzione
Dichiarazione non corretta Valore troppo basso Correzione tenendo conto delle dimensioni della super- dell’indicazione esatta ficie Valore troppo alto Correzione tenendo conto dell’indicazione esatta e, in più, riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
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2.7 Controllo in azienda
Lacuna per punto di controllo Riduzione
a. Intralcio ai controlli; Collaborazione insuffi- 10 % di tutti i contributi maggior dispendio a causa ciente o minacce nel per singole colture e del di collaborazione settore PER o protezione supplemento, min. 500 fr., insufficiente o minacce degli animali max. 10 000 fr. Altri settori per contri- 10 % dei contributi per buti per singole colture singole colture e del e per il supplemento supplemento in questione, min. 200 fr., max. 2000 fr. b. Diniego del controllo Diniego nel settore PER 100 % di tutti i contributi o protezione degli ani- per singole colture e del mali supplemento Altri settori per contri- 120 % dei contributi per buti per singole colture singole colture e del e per il supplemento supplemento in questione
2.8 Gestione nell’azienda
Lacuna per punto di controllo Riduzione
a. Superficie non gestita L’azienda ha messo Correzione tenendo conto dall’azienda. L’azienda non la superficie a disposi- dell’indicazione esatta e, gestisce la superficie per zione di un altro gestore in più, riduzione di proprio conto e a proprio (a titolo oneroso o gra- 500 fr./ha della superficie rischio e pericolo (art. 16 tuito) in questione OTerm13) b. Superfici gestite in modo La superficie non è Esclusione della super- inadeguato (art. 16 OTerm) gestita, è infestata da ficie dalla SAU, nessun malerbe o è abbandonata contributo o nessun supplemento su tale superficie
13 RS 910.91
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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