AS 2018 4009
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 24 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 e 6 5 Il datore di lavoro può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione e di formazione continua se questi le interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione o della formazione continua e non inizia senza interruzioni un nuovo rapporto di lavoro presso un’unità ammini- strativa secondo l’articolo 1. Se la partecipazione ai costi del datore di lavoro am- monta almeno a 50 000 franchi, il rimborso può avere luogo entro un termine di quattro anni a partire dalla fine della formazione o della formazione continua.
6 Abrogato
Art. 38a cpv. 1 frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 2 1 Qualora la capacità di rendimento di una persona sia ridotta a causa di problemi di salute, le parti possono convenire che: a. si applica un tasso di occupazione più elevato di quello richiesto per l’adempimento dei compiti; lo stipendio e l’indennità di residenza restano invariati;
2 I datori di lavoro verificano periodicamente la convenzione. Quest’ultima deve
essere annullata non appena l’impiegato raggiunge la capacità di rendimento richie- sta per l’adempimento dei compiti.
1 RS 172.220.111.3
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Personale federale. O RU 2018
Art. 52 cpv. 2bis e 4 2bis Un organo di coordinamento composto di rappresentanti dei dipartimenti e diretto dal DFF formula raccomandazioni sulle valutazioni delle funzioni all’atten- zione dei dipartimenti.
4 Il DFF fa in modo che le funzioni paragonabili nell’Amministrazione federale
siano assegnate alle stesse classi di stipendio. In collaborazione con gli altri diparti- menti, definisce le funzioni di riferimento e le assegna alle singole classi di stipen- dio. La classe di stipendio massima di una funzione di riferimento può essere supe- rata soltanto con il consenso del DFF.
Art. 53 cpv. 2 Abrogato
Art. 56a cpv. 2 e 3bis
2 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo
infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1-3 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze il cui totale è inferiore a 30 giorni non sono prese in considerazione. 3bis In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 capo- verso 1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1-3 non riprendono a decorrere.
Art. 64 Tempo di lavoro (art. 17a LPers) 1 La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. 2 Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di
45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno.
3 Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. 4 Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale l’impiegato compie
55 anni.
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5 Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all’articolo 17b della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro.
Art. 64a Modelli di orario di lavoro (art. 17a LPers) 1 Se l’esercizio lo permette, agli impiegati sono offerti modelli di orario di lavoro flessibile e la possibilità di lavorare a tempo parziale o di condividere il posto di lavoro. 2 Gli impiegati prestano il loro tempo di lavoro sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno o su quello basato sulla fiducia. 3 Per motivi aziendali i Dipartimenti possono offrire in aggiunta il modello di orario di lavoro flessibile. 4 Gli impiegati convengono il modello di orario di lavoro con il loro superiore. È fatto salvo l’articolo 64b capoversi 2 e 4. 5 L’autorità competente di cui all’articolo 2 può adeguare in modo unilaterale il modello di orario di lavoro prima della scadenza della durata convenuta per motivi oggettivi e nel rispetto dei termini di cui all’articolo 30a capoverso 2. Malattie e infortuni non costituiscono motivi oggettivi.
Art. 64b Ex art. 64a
Art. 64b cpv. 4 4 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–23 e gli impiegati che ricevono dal datore di lavoro contributi supplementari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a o b dell’ordinanza del 20 febbraio 20133 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
Art. 75 cpv. 1 lett. a Abrogata
2 RS 822.11 3 RS 172.220.111.35
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
24 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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