AS 2018 4013
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 25 ottobre 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 1 Il superiore diretto del superiore prende conoscenza del riassunto e del risultato finale della valutazione del personale. Può anche consultare l’intero incarto di valu- tazione.
Art. 20 cpv. 3 Abrogato
Art. 28 cpv. 1 1 Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì in una fascia oraria tra le ore
6 e le ore 22. Per motivi aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può
essere esteso al sabato oppure limitato nel senso di un orario di lavoro fisso.
Art. 29 Abrogato
Art. 30 cpv. 4 e 5 4 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è negativo, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’arti-
1 RS 172.220.111.31
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O sul personale federale. O del DFF RU 2018
colo 19 capoverso 1 viene dedotto dall’ultimo stipendio mensile oppure ne viene chiesta la restituzione. 5 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è positivo, viene versato il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1.
Art. 31 cpv. 3 e 4 3 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è negativo, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’arti- colo 19 capoverso 1 viene dedotto dall’ultimo stipendio mensile oppure ne viene chiesta la restituzione. 4 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è positivo, viene versato il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1.
Art. 35a Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 64b OPers)
1 Lo stipendio annuo che funge da base per il calcolo dell’indennità in contanti
secondo l’articolo 64b capoverso 5 OPers comprende: a. lo stipendio ai sensi dell’articolo 36 OPers; b. le indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers. 2 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di compensa- zione ai sensi dell’articolo 64b capoverso 5 OPers occorre dividere la durata com- plessiva dei restanti giorni di compensazione secondo il precedente tasso di occupa- zione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.
Art. 40 cpv. 6 6 In caso di modifica del tasso di occupazione, i restanti giorni di congedo vengono riportati nel nuovo rapporto di lavoro.
Art. 51a cpv. 2 lett. a Abrogata
Art. 53 cpv. 2 2 Le riduzioni per l’abbonamento generale «adulti» ammontano alle seguenti percen- tuali per gli impiegati che con questo abbonamento: a. effettuano fino a 29 viaggi di servizio all’anno: 15 per cento; b. effettuano dai 30 ai 59 viaggi di servizio all’anno: 40 per cento; c. effettuano dai 60 agli 89 viaggi di servizio all’anno: 60 per cento; d. effettuano 90 o più viaggi di servizio all’anno: 100 per cento.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
25 ottobre 2018 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
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