AS 2018 4021
Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE
Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE (Ordinanza «e-vent»)
del 17 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» (siste- ma) del Servizio delle conferenze del Dipartimento federale degli affari esteri (Ser- vizio delle conferenze DFAE) in seno alla Segreteria di Stato del DFAE.
Art. 2 Scopo Il sistema consente al Servizio delle conferenze DFAE di svolgere i suoi compiti nell’ambito della pianificazione, dell’organizzazione e dello svolgimento di confe- renze e manifestazioni.
Art. 3 Autorità responsabile Il Servizio delle conferenze DFAE è responsabile del sistema.
Art. 4 Struttura Il sistema consiste in una banca dati e in un portale online per l’accesso dall’interno del DFAE e uno per l’accesso dall’esterno.
RS 235.25 1 RS 172.010
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Sezione 2: Dati e trattamento dei dati
Art. 5 Persone e dati trattati 1 Il sistema contiene i dati dei partecipanti alle conferenze e alle manifestazioni.
2 La tipologia di dati registrati è disciplinata nell’allegato.
Art. 6 Provenienza dei dati e diritti di trattamento
1 I dati sono registrati dai partecipanti o dal Servizio delle conferenze DFAE.
2 I partecipanti dispongono di diritti di trattamento completi dei loro dati registrati nel sistema. 3 Il Servizio delle conferenze DFAE dispone di diritti di trattamento completi di tutti i dati registrati nel sistema. 4 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.
5 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.
6 I dati di cui all’allegato possono essere trasmessi a terzi qualora siano necessari per ragioni organizzative o prenotazioni.
Art. 7 Documenti Nel sistema possono essere registrati tutti i documenti relativi a conferenze, manife- stazioni e alle persone che vi prendono parte conformemente allo scopo della pre- sente ordinanza.
Art. 8 Conservazione, archiviazione e cancellazione dei dati 1 Le serie di dati relative a persone sono distrutte al più tardi dieci anni dopo l’ultimo trattamento. 2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
Sezione 3: Gestione e diritti di accesso
Art. 9 Gestione tecnica e amministrazione del sistema
1 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del sistema.
2 L’amministratore di sistema fa parte dell’unità Informatica DFAE. Gestisce il
sistema informatico, la banca dati e le applicazioni. 3 Il responsabile delle applicazioni fa parte del Servizio delle conferenze DFAE. È l’intermediario tra l’amministratore di sistema e gli utenti.
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Art. 10 Concessione del diritto di accesso 1 Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti del sistema i diritti di accesso individuali. 2 Il Servizio delle conferenze DFAE verifica una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.
Sezione 4: Sicurezza dei dati
Art. 11 Obblighi di diligenza 1 Il Servizio delle conferenze DFAE provvede affinché il trattamento dei dati nel sistema sia conforme alle prescrizioni.
2 Si assicura che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.
Art. 12 Regolamento sul trattamento dei dati Il Servizio delle conferenze DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Questo documento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
Art. 13 Verbale 1 Gli accessi al sistema e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per un anno.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 5 cpv. 2)
Dati personali registrati nel sistema
1. Cognomi
2. Cognomi come da passaporto
3. Nomi
4. Nomi come da passaporto
5. Titolo (accademico)
6. Titolo (professionale o funzione ufficiale)
7. Appellativo
8. Ditta
9. Sesso
10. Data di nascita
11. Luogo di nascita
12. Cittadinanze
13. Rappresentante di quale delegazione / Paese / organizzazione
14. Indirizzi e-mail
15. Numero di telefono (fisso)
16. Numero di telefono (cellulare)
17. Numero di fax
18. Indirizzo (via, NPA, luogo)
19. Paese
20. Sito Internet
21. Metodo di corrispondenza (lettera/e-mail)
22. Indirizzo di fatturazione
23. Particolari esigenze alimentari
24. Grado militare
25. Grado civile
26. Posizione
27. Datore di lavoro
28. Arrivo al luogo della manifestazione/all’hotel
29. Partenza dal luogo della manifestazione/dall’hotel
30. Lingua di corrispondenza
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31. Informazioni sul volo (data e ora di partenza e di arrivo, numero del volo,
tempi di trasferimento)
32. Informazioni sul passaporto (numero, data di emissione, data di scadenza,
luogo di emissione)
33. Visto necessario
34. Informazioni della carta di credito (numero, data di scadenza)
35. Informazioni sull’hotel/sul luogo di soggiorno (indirizzo, numero della
camera ecc.)
36. Nome dell’accompagnatore
37. Informazioni sulla partecipazione (workshop, cene ufficiali, colazione, pran- zo, cena, escursioni)
38. Temi dei workshop
39. Foto
40. Sponsorizzazioni: sì/no
41. Motivazione della sponsorizzazione
42. Esigenze specifiche dovute a limitazioni fisiche
43. Partecipazione a conferenze precedenti
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