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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa dei media/Tecnologo dei media con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa dei media/Tecnologo dei media con attestato federale di capacità (AFC)

del 12 ottobre 2018

34200 Tecnologa dei media AFC / Tecnologo dei media AFC

Medientechnologin EFZ / Medientechnologe EFZ Technologue en médias CFC

34201 Print
34202 Tecnica printmedia
34203 Serigrafia

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr) visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali 1 I tecnologi dei media di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. realizzano stampati di ogni tipo quali giornali, riviste, opuscoli, volantini o manifesti adottando le necessarie misure di supporto produttivo in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e protezione dell’ambiente;

RS 412.101.221.03

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b. registrano gli ordini dei clienti o della prestampa, pianificano e predispongo- no i lavori; a tale scopo, assicurano il coordinamento con i reparti a monte e a valle (prestampa, allestimento), nonché con i partner esterni (fornitori, reparto spedizioni); c. rilevano, elaborano e creano dati di stampa; d. controllano e ottimizzano i dati di stampa per garantire un risultato di stampa ottimale; e. regolano e mettono in funzione le macchine da stampa e i sistemi di stampa ed eseguono tutti i lavori preparatori; f. eseguono semplici allestimenti ed eseguono ordini di imballaggio e di spedi- zione; g. monitorano il processo di stampa, adottano le misure adeguate in caso di guasti e garantiscono la manutenzione delle macchine. 2 La formazione di tecnologo dei media di livello AFC prevede gli indirizzi profes- sionali seguenti: a. Print (Pr); b. Tecnica printmedia (Tp); c. Serigrafia (Sg). 3 L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

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Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. attuazione di misure produttive:

1. garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la prote-

zione dell’ambiente,

2. effettuare calcoli specifici nell’ambito del processo di produzione,

3. utilizzare applicazioni specifiche nell’ambito dell’elaborazione dei dati

e del processo di produzione,

4. considerare e applicare i fondamenti delle scienze naturali rilevanti per

la produzione,

5. utilizzare i materiali di produzione, i materiali ausiliari e i supporti di

stampa nell’ambito del processo di produzione,

6. tenere conto della catena del valore nell’industria grafica e applicarla ai

processi produttivi delle aziende,

7. confrontare e valutare i diversi processi di stampa,

8. utilizzare i media e le tecnologie;

b. assistenza e consulenza ai clienti:

1. garantire la comunicazione con i collaboratori e i clienti,

2. consigliare i clienti riguardo ai processi e alle possibilità di produzione,

3. elaborare offerte per gli stampati,

4. registrare ed esaminare i reclami dei clienti;

c. pianificazione e predisposizione dei lavori:

1. elaborare il processo di produzione per gli ordini di stampa,

2. coordinare l’esecuzione dell’ordine con i reparti a monte e a valle e con

i partner esterni,

3. pianificare e impostare le automazioni nel processo di produzione di

stampati,

4. acquistare e approntare il materiale;

d. elaborazione dei dati:

1. rilevare e ottimizzare i dati per gli ordini di stampa,

2. creare i dati di stampa conformemente alla richiesta del cliente e alle

direttive aziendali,

3. personalizzare i dati di stampa,

4. realizzare il buono stampa o la bozza (proof) e verificarne la qualità e la

completezza,

5. realizzare le forme e i motivi multipli per garantire una stampa efficien-

te e stampare i dati,

6. eseguire e modificare le digitalizzazioni di documenti;

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e. esecuzione degli ordini di stampa:

1. preparare e miscelare gli inchiostri,

2. regolare e mettere in funzione le macchine da stampa, i sistemi di stam-

pa e le periferiche,

3. realizzare la bozza o l’anteprima di stampa,

4. stampare i prodotti e monitorare il processo di produzione,

5. rifinire gli stampati,

6. allestire gli stampati tramite impianti integrati,

7. realizzare prodotti di grande formato;

f. esecuzione degli incarichi di allestimento e dei lavori a valle:

1. allestire gli stampati fino alla realizzazione dei prodotti finiti tramite

impianti esterni,

2. creare gli invii personalizzati (lettershop) degli stampati,

3. imballare e spedire gli stampati;

g. revisione e manutenzione delle macchine da stampa:

1. eseguire la manutenzione delle macchine da stampa,

2. riparare i guasti alle macchine, anche quelli dovuti ai difetti del materia-

le.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende: a. per l’indirizzo professionale print: nel primo anno tre e a partire dal secondo anno quattro giornate alla settimana; b. per gli indirizzi professionali tecnica printmedia e serigrafia: quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende:

a. per l’indirizzo professionale print: 1800 lezioni; di queste 200 sono dedicate all’insegnamento dell’educazione fisica; b. per gli indirizzi professionali tecnica printmedia e serigrafia 1440 lezioni; di queste 160 sono dedicate all’insegnamento dell’educazione fisica.

2 Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale Pr/Tp/Sg

Indirizzo professionale Pr Tp Sg Pr Tp Sg Pr Tp Sg Pr Tp Sg Pr Tp Sg

a. Conoscenze professionali – Attuazione di misure 200 100 170 40 180 40 80 40 40 200 220 470 produttive – Assistenza e consu- 20 30 20 40 20 20 20 20 100 50 lenza ai clienti – Pianificazione 20 20 20 20 20 20 30 20 80 50 40 e predisposizione dei lavori – Elaborazione dei dati 60 40 60 40 60 60 40 20 40 50 200 180 90 – Esecuzione degli 200 40 100 40 80 40 60 120 50 50 500 170 110 ordini di stampa – Esecuzione degli 20 20 20 20 20 20 60 40 20 incarichi di allesti- mento e dei lavori a valle – Revisione e manu- 20 20 20 20 20 20 60 40 20 tenzione delle mac- chine da stampa

Totale conoscenze 520 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1120 800 800 professionali

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Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale Pr/Tp/Sg

Indirizzo professionale Pr Tp Sg Pr Tp Sg Pr Tp Sg Pr Tp Sg Pr Tp Sg

b. Cultura generale 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 480 480 480 c. Educazione fisica 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 200 160 160

Totale delle lezioni 720 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 1800 1440 1440

3 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

4 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 5 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 6 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 14 giornate di otto ore.

2 Le giornate sono ripartite in tre corsi come segue:

a. corso 1: cinque giorni; b. corso 2: cinque giorni; c. corso 3: quattro giorni.

3 I contenuti sono ripartiti nei tre corsi come segue:

Anno Corsi Competenze operative Indirizzo professio- nale/n. giorni

Pr Tp Sg

1 Corso 1 a1 garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della X X X

salute e la protezione dell’ambiente a2 effettuare calcoli specifici nell’ambito del processo X X X di produzione a5 utilizzare i materiali di produzione, i materiali X X X ausiliari e i supporti di stampa nell’ambito del processo di produzione b1 garantire la comunicazione con i collaboratori X X X e i clienti

4 RS 412.101.241

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Anno Corsi Competenze operative Indirizzo professio- nale/n. giorni

Pr Tp Sg

b4 registrare ed esaminare i reclami dei clienti X e2 regolare e mettere in funzione le macchine da X X X stampa, i sistemi di stampa e le periferiche e4 stampare i prodotti e monitorare il processo X X X di produzione f1 allestire gli stampati fino alla realizzazione X dei prodotti finiti tramite impianti esterni

2 Corso 2 a3 utilizzare applicazioni specifiche nell’ambito X X X

dell’elaborazione dei dati e del processo di produ- zione b2 consigliare i clienti riguardo ai processi e alle X possibilità di produzione d1 rilevare e ottimizzare i dati per gli ordini di stampa X X X e3 realizzare la bozza o l’anteprima di stampa X e4 stampare i prodotti e monitorare il processo X X di produzione f1 allestire gli stampati fino alla realizzazione X X dei prodotti finiti tramite impianti esterni g1 eseguire la manutenzione delle macchine da stampa X

3 Corso 3 d2 rilevare e ottimizzare i dati per gli ordini di stampa X

d3 personalizzare i dati di stampa X e1 preparare e miscelare gli inchiostri X X e3 realizzare la bozza o l’anteprima di stampa X X e4 stampare i prodotti e monitorare il processo X X di produzione g1 eseguire la manutenzione delle macchine da stampa X g2 riparare i guasti alle macchine, anche quelli dovuti X ai difetti del materiale

4 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione5 dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

5 Il piano del 12 ottobre 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.amdmin.ch > Professioni A–Z.

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2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di tecnologo dei media AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di tecnologo di stampa AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo dei media AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegna- mento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

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4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

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Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del tecno-

logo dei media AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 20–32 ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

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4. il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze ope-

rative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce Descrizione Ponderazione

1 Svolgimento e risultato del lavoro 60 %

2 Documentazione 10 %

3 Presentazione 10 %

4 Colloquio professionale 20 %

b. conoscenze professionali, della durata di tre ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende

i campi di qualificazione sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Attuazione di misure produttive 50 %

Assistenza e consulenza ai clienti Pianificazione e predisposizione dei lavori Elaborazione dei dati

2 Esecuzione degli ordini di stampa 50 %

Esecuzione degli incarichi di allestimento e dei lavori a valle Revisione e manutenzione delle macchine da stampa

c. «cultura generale»; a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

6 RS 412.101.241

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a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 60 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 40 per cento. 4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi intera- ziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono i corsi 2 e 3, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

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Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legal- mente protetto di «tecnologa dei media AFC»/«tecnologo dei media AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi dei media AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei tecnologi dei media AFC è composta da: a. due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle associazioni responsabili dell’Ufficio paritetico di formazione profes- sionale per la comunicazione visiva (UPF); b. un rappresentante della segreteria dell’UPF; c. due rappresentanti dell’Associazione dei realizzatori pubblicitari (VWP); d. due rappresentanti di COPYPRINTSUISSE; e. un rappresentante dei docenti di materie professionali; f. un rappresentante della commissione di vigilanza dei corsi interaziendali; g. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. gli indirizzi professionali sono rappresentati.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici;

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nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle organizzazioni del mondo del lavoro competenti di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle organizzazioni del mondo del lavoro competenti una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:

a. Viscom; b. Associazione dei realizzatori pubblicitari (VWP); c. COPYPRINTSUISSE. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 28 novembre 20087 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/Tecnologo di stampa con attestato federale di capacità A(FC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo di stampa prima

dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2024.

7 RU 2009 375, 2017 7331

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2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per tecno- logo di stampa entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) si applicano dal 1° gennaio 2023.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

12 ottobre 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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