AS 2018 4043
AS 2018 4043
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 25 ottobre 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
La voce di tariffa 1001.9929 è sostituita dalla versione qui appresso:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione ––.10
99 29 Osservazione: di amido
L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 75 % di farina, poi trasformata in amido.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
25 ottobre 2018 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 631.012
2018-2201 4043
O sulle agevolazioni doganali RU 2018